Art. 5 
 
               Adempimenti delle regioni e del Governo 
 
  1.  Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione
dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori
pubblici  e  privati  che,  direttamente  o   indirettamente,   siano
destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o
che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A  tal  fine,  tenuto  conto
anche della necessita' di potenziare il monitoraggio  sull'attuazione
del «Piano strategico nazionale sulla  violenza  maschile  contro  le
donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse  oggetto  del  presente
decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno
su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la
programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A  tali  Tavoli
sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per
le pari opportunita'. 
  2. Le regioni e tutti gli  enti  coinvolti,  nel  caso  in  cui  la
gestione degli interventi previsti  sia  affidata  o  delegata  dalle
regioni ai comuni, alle  citta'  metropolitane,  agli  enti  di  area
vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri
enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento  per  le  pari
opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso,  al  fine  di
consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  di   controllo   e   di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione  del
Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro  le  donne
(2021-2023) e del correlato Piano operativo, secondo le modalita' che
saranno  individuate  dal  Dipartimento  per  le  pari   opportunita'
mediante l'adozione di apposite linee guida. 
  3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari
opportunita',  in  fase  di   monitoraggio,   l'elenco   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al
presente decreto, indicando gli importi trasferiti  e  motivando  gli
eventuali  scostamenti  rispetto  a  quanto  riportato   nella   nota
programmatica di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 
  4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis,  comma  6  e  7,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano  altresi',
entro il 30 marzo  2023,  una  relazione  riepilogativa,  secondo  le
modalita'  che  saranno  indicate  dal  Dipartimento  per   le   pari
opportunita',  in  merito   all'avanzamento   finanziario   ed   alle
iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente
impegnate, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 13 novembre 2020 ed al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri  16  novembre  2021.  Con  riferimento  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre  2021,  le  regioni
presentano, inoltre, entro il 30  settembre  2023,  un  aggiornamento
della citata relazione. 
  5. Entro il 30 novembre 2023, le regioni  trasmettono,  secondo  le
modalita'  che  saranno  indicate  dal  Dipartimento  per   le   pari
opportunita',  un'apposita  relazione  sull'utilizzo  delle   risorse
ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei  tavoli  di
coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo. 
  6. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis,  comma  6  e  7,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano  altresi',
entro il 30 marzo  2024,  una  relazione  riepilogativa,  secondo  le
modalita'  che  saranno  indicate  dal  Dipartimento  per   le   pari
opportunita',  in  merito   all'avanzamento   finanziario   ed   alle
iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente
impegnate, di cui al presente decreto. 
  7. Entro il 30 settembre 2024, le regioni trasmettono,  secondo  le
modalita'  che  saranno  indicate  dal  Dipartimento  per   le   pari
opportunita', un aggiornamento della relazione di cui al comma 6  che
precede. 
  8. Le  regioni  si  impegnano  a  dare  adeguata  pubblicita',  nei
rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi  realizzati  in
attuazione del presente decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del
presente riparto. 
  9. Le regioni e lo Stato adottano  tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa
del  14  settembre  2022,  siano  erogati  a  favore  delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale. 
  10. Nel caso in cui  la  gestione  degli  interventi  previsti  dal
presente decreto sia affidata o delegata  dalle  regioni  ai  comuni,
alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori
degli ambiti sociali territoriali o ad altri  enti  pubblici,  dovra'
essere assicurato il rispetto delle finalita' e di  ogni  adempimento
stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto  ai
quali le  regioni  dovranno  esercitare  le  opportune  attivita'  di
monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo. 
  11. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 
  12. Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni,
secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2024, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali
saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la
successiva assegnazione al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari  Opportunita'»  -
Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni  da
effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto. 
  13. L'inosservanza di quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5  del
presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal
successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.