Art. 5 Adempimenti delle regioni e del Governo 1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali Tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'. 2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida. 3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresi', entro il 30 marzo 2023, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021. Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2023, un aggiornamento della citata relazione. 5. Entro il 30 novembre 2023, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresi', entro il 30 marzo 2024, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto. 7. Entro il 30 settembre 2024, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un aggiornamento della relazione di cui al comma 6 che precede. 8. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto. 9. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 10. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 11. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 12. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto. 13. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.