Art. 2 
 
                               Durata 
 
  1. I nuovi contratti di locazione hanno una durata fino a 9  (nove)
anni. 
  2. Alla prima scadenza i contratti si rinnovano tacitamente per  la
medesima  durata  e  alle  medesime  condizioni  pattuite,   se   non
sopravviene disdetta da comunicarsi  all'altra  parte  almeno  dodici
mesi prima della  data  di  prima  scadenza,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5. 
  3. Al termine della locazione  le  Parti  redigono  un  verbale  di
riconsegna relativo allo  stato  dei  locali  e  degli  impianti.  Il
conduttore e' esentato dalla remissione in pristino dei locali.