Art. 2 Durata 1. I nuovi contratti di locazione hanno una durata fino a 9 (nove) anni. 2. Alla prima scadenza i contratti si rinnovano tacitamente per la medesima durata e alle medesime condizioni pattuite, se non sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte almeno dodici mesi prima della data di prima scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 5. 3. Al termine della locazione le Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il conduttore e' esentato dalla remissione in pristino dei locali.