Art. 3 Canone 1. Il canone di locazione dei nuovi contratti e' individuato dall'Agenzia del demanio sulla base della normativa vigente. Fatto salvo il caso di cui all'art. 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'importo e' ridotto nella misura prevista dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. I criteri e le modalita' operative per la definizione del canone di locazione a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di manleva o di indennizzo, saranno definiti con successivi decreti attuativi. 3. L'Agenzia del demanio fa fronte agli oneri relativi ai canoni di locazione assunti nei confronti del locatore, anche per conto delle amministrazioni assegnatarie, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente e annualmente stanziate sul capitolo del bilancio dello Stato n. 3070 - «Fondo canoni di locazione».