Art. 3 
 
                               Canone 
 
  1. Il canone  di  locazione  dei  nuovi  contratti  e'  individuato
dall'Agenzia del demanio sulla base della  normativa  vigente.  Fatto
salvo il caso di cui all'art. 16-sexies del decreto-legge 21  ottobre
2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2021, n. 215, l'importo e' ridotto nella misura prevista dall'art. 3,
comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. I criteri e le modalita' operative per la definizione del canone
di locazione a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri,
indennizzi, indennita' o maggiorazioni  gravanti  sul  conduttore  o,
comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti
di locazione in corso nonche' dei connessi accordi di  manleva  o  di
indennizzo, saranno definiti con successivi decreti attuativi. 
  3. L'Agenzia del demanio fa fronte agli oneri relativi ai canoni di
locazione assunti nei confronti del locatore, anche per  conto  delle
amministrazioni assegnatarie, nel limite  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate  a  legislazione  vigente  e  annualmente  stanziate  sul
capitolo del  bilancio  dello  Stato  n.  3070  -  «Fondo  canoni  di
locazione».