Art. 4 
 
                      Manutenzione e migliorie 
 
  1. Gli oneri di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  relativi
agli immobili oggetto dei contratti di locazione sono  ripartiti  tra
le parti secondo le disposizioni previste dal codice civile. 
  2.  Al  conduttore  e'  concessa  la  facolta',   previa   espressa
autorizzazione del locatore, di eseguire, a  propria  cura  e  spese,
eventuali lavori di adeguamento dell'immobile, ivi comprese le  opere
necessarie al corretto funzionamento degli impianti tecnici. 
  3. Il conduttore sottopone all'approvazione preventiva del locatore
il progetto relativo ai lavori indicati al comma  2  suscettibili  di
alterare in misura significativa la configurazione  funzionale  dell'
immobile. 
  4. Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, i lavori di
cui al comma 2, approvati dal locatore e conseguentemente effettuati,
sono acquisiti dal locatore, fatto salvo diverso  accordo  in  merito
all'eventuale ripristino convenuto in sede autorizzativa. 
  5. Gli immobili oggetto  dei  nuovi  contratti  di  locazione  sono
assegnati dall'Agenzia del demanio alle amministrazioni che  scelgono
di permanere in tali beni in linea con  la  normativa  vigente  e  in
piena coerenza con le  indicazioni  normative  sulle  responsabilita'
gestionali. Le predette amministrazioni sottoscrivono  con  l'Agenzia
del demanio apposito disciplinare di  assegnazione,  assumendone  gli
impegni e rilasciando le relative manleve in favore dell'Agenzia  del
demanio, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate  nel
presente decreto.