Art. 4 Manutenzione e migliorie 1. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili oggetto dei contratti di locazione sono ripartiti tra le parti secondo le disposizioni previste dal codice civile. 2. Al conduttore e' concessa la facolta', previa espressa autorizzazione del locatore, di eseguire, a propria cura e spese, eventuali lavori di adeguamento dell'immobile, ivi comprese le opere necessarie al corretto funzionamento degli impianti tecnici. 3. Il conduttore sottopone all'approvazione preventiva del locatore il progetto relativo ai lavori indicati al comma 2 suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell' immobile. 4. Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, i lavori di cui al comma 2, approvati dal locatore e conseguentemente effettuati, sono acquisiti dal locatore, fatto salvo diverso accordo in merito all'eventuale ripristino convenuto in sede autorizzativa. 5. Gli immobili oggetto dei nuovi contratti di locazione sono assegnati dall'Agenzia del demanio alle amministrazioni che scelgono di permanere in tali beni in linea con la normativa vigente e in piena coerenza con le indicazioni normative sulle responsabilita' gestionali. Le predette amministrazioni sottoscrivono con l'Agenzia del demanio apposito disciplinare di assegnazione, assumendone gli impegni e rilasciando le relative manleve in favore dell'Agenzia del demanio, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nel presente decreto.