Art. 6 
 
                             Prelazione 
 
  1. In caso di vendita da parte del locatore degli immobili  oggetto
di locazione e' riconosciuto il diritto  di  prelazione  all'acquisto
che  viene  esercitato  dall'Agenzia  del   demanio,   su   richiesta
dell'amministrazione  utilizzatrice.  Il  diritto  di  prelazione  e'
riconosciuto anche in caso di nuova locazione.