Art. 7 
 
                     Impossibilita' di utilizzo 
 
  1. In caso di impossibilita' di  utilizzo  temporaneo  di  tutto  o
parte dell'immobile oggetto di locazione, che non sia dovuta a  fatto
o  colpa  dell'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima   comunica   tale
circostanza al locatore e, qualora tale impossibilita'  si  protragga
per un periodo superiore a trenta giorni  l'Agenzia  del  demanio  ha
diritto ad una riduzione del canone in proporzione alla  porzione  di
immobile  inutilizzabile  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  si   e'
verificato l'impedimento e fino alla sua cessazione. 
  2. Nel caso in cui tale impossibilita' di utilizzo si protragga per
un periodo superiore  a  tre  mesi,  il  conduttore  ha  facolta'  di
risolvere il contratto,  ovvero  di  rilasciare  la  parte  del  bene
affetta  da  tale  impossibilita'  di  utilizzo,  ferma  restando  la
riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo.