Art. 7 Impossibilita' di utilizzo 1. In caso di impossibilita' di utilizzo temporaneo di tutto o parte dell'immobile oggetto di locazione, che non sia dovuta a fatto o colpa dell'Agenzia del demanio, quest'ultima comunica tale circostanza al locatore e, qualora tale impossibilita' si protragga per un periodo superiore a trenta giorni l'Agenzia del demanio ha diritto ad una riduzione del canone in proporzione alla porzione di immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si e' verificato l'impedimento e fino alla sua cessazione. 2. Nel caso in cui tale impossibilita' di utilizzo si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il conduttore ha facolta' di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilita' di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo.