Art. 8 
 
                       Richieste di indennizzo 
 
  1. La  liquidazione  delle  richieste  di  indennizzo  pendenti  e'
subordinata alla verifica da parte  dell'Agenzia  del  demanio  della
fondatezza delle istanze e della congruita' degli importi richiesti. 
  2. La liquidazione delle richieste di indennizzo  per  invalidita',
revoca o sopravvenuta inefficacia dell'apporto o trasferimento di  un
immobile o di parte di esso, tiene  conto  di  quanto  effettivamente
introitato dallo Stato dalla dismissione  dei  relativi  immobili  al
netto di eventuali sconti  applicati.  Tale  importo  e'  ridotto  in
misura corrispondente ai canoni versati al Fondo e  maggiorato  degli
interessi sul finanziamento sostenuti dallo stesso.