Art. 8 Richieste di indennizzo 1. La liquidazione delle richieste di indennizzo pendenti e' subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio della fondatezza delle istanze e della congruita' degli importi richiesti. 2. La liquidazione delle richieste di indennizzo per invalidita', revoca o sopravvenuta inefficacia dell'apporto o trasferimento di un immobile o di parte di esso, tiene conto di quanto effettivamente introitato dallo Stato dalla dismissione dei relativi immobili al netto di eventuali sconti applicati. Tale importo e' ridotto in misura corrispondente ai canoni versati al Fondo e maggiorato degli interessi sul finanziamento sostenuti dallo stesso.