Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione: CEVENFACTA. Codice ATC - principio attivo: B02BD08 Eptacog beta (attivato). Titolare: Laboratoire Francais DU Fractionnement ET Des Biotechnologies. Codice procedura: EMEA/H/C/005655/0000. G.U.U.E.: 31 agosto 2022. Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche «Cevenfacta» e' indicato in adulti e adolescenti (a partire da dodici anni di eta') per il trattamento di episodi emorragici e nella prevenzione di sanguinamenti durante gli interventi chirurgici o procedure invasive nei seguenti gruppi di pazienti: pazienti con emofilia congenita con inibitori ad alta risposta ai fattori di coagulazione VIII o IX (ad es. ≥ cinque unita' Bethesda [UB]); pazienti con emofilia congenita con inibitori a basso titolo (UB < cinque), ma nei quali e' attesa un'alta risposta anamnestica alla somministrazione del fattore VIII o del fattore IX o refrattarieta' all'incremento del dosaggio di FVIII o FIX. Modo di somministrazione Il trattamento deve essere iniziato ed eseguito sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento dell'emofilia e/o dei disturbi della coagulazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Somministrare la soluzione come bolo endovenoso in un arco di tempo non superiore a due minuti. Confezioni autorizzate: EU/1/22/1664/001 - A.I.C. n. 050298013/E in base 32: 1HYZ4X - 1 mg (45 KUI) - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 1 mg; solvente: 1,1 ml 1 mg/ml (45 KUI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino + 1 stantuffo; EU/1/22/1664/002 - A.I.C. n. 050298025/E in base 32: 1HYZ59 - 2 mg (90 KUI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 2 mg; solvente: 2,2 ml 1 mg/ml (45 KUI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino + 1 stantuffo; EU/1/22/1664/003 - A.I.C. n. 050298037/E in base 32: 1HYZ5P - 5 mg (225 KUI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 5 mg; solvente: 5,2 ml 1 mg/ml (45 KUI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino + 1 stantuffo. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).