Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORGINE PROTETTA «LIQUIRIZIA DI CALABRIA» Art. 1. Denominazione del prodotto La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.