(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
             DI ORGINE PROTETTA «LIQUIRIZIA DI CALABRIA» 
 
                               Art. 1. 
                     Denominazione del prodotto 
 
    La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»  e'
riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al  suo
estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni  e  dallo
spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam.  Leguminose),  nella  varieta'
denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed  i
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.