(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Origine del prodotto 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita.  In
questo modo e attraverso l'iscrizione in  appositi  elenchi,  gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle  quali
avviene  la  produzione,  degli  agricoltori,  dei  conferitori,  dei
produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia  alla
struttura  di  controllo  dei  quantitativi  prodotti,  e  attraverso
l'obbligo per  i  confezionatori  di  operare  il  confezionamento  e
l'etichettatura  sotto  il  diretto  controllo  della  struttura   di
controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di  produzione,
e' garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le  persone,
fisiche  e  giuridiche,  iscritte  nei  relativi   elenchi,   saranno
assoggettate al controllo da  parte  delle  strutture  di  controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.