(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata  una
lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di  liquirizia.
La coltivazione della  liquirizia  ha  il  merito  di  migliorare  la
fertilita' del terreno, poiche' e'  una  pianta  azotofissatrice.  Il
liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni,  pertanto  e'  possibile
praticare delle colture intercalari autunno-vernine,  che  consentono
di avere produzione tutti gli anni. Le  colture  praticabili  insieme
alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le leguminose.  Nel
periodo  primaverile  e  nel  periodo  autunnale,  sul   terreno   di
coltivazione  della  liquirizia  e'  possibile   lo   sfalcio.   Sono
consentite  tutte  le  lavorazioni  del  terreno  necessarie  per  le
coltivazioni  intercalari,  purche'  non  si  superino  i  20  cm  di
profondita'. E' consentita la raccolta  della  liquirizia  spontanea,
che in Calabria e' rigogliosa ed e' molto diffusa, purche' i predetti
liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente  art.  4
tenuto dall'organismo di controllo. L'attivita' di raccolta non  deve
superare  i  60  cm  di  profondita'  e   l'agricoltore   deve   dare
comunicazione  alla  struttura  di  controllo,  almeno cinque  giorni
prima,  dell'inizio  dell'operazione  indicando  contestualmente   la
superficie e le particelle catastali sulla quale opera. 
    Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta. 
    Le  radici  sottoposte   a   taglio   e   calibratura,   andranno
successivamente  lavate  esclusivamente  con  acqua,  in   vasche   o
lavatrici. 
    La radice essiccata prima di essere  commercializzata  come  tale
deve essere sottoposta al processo di essiccazione.  Tale  operazione
puo' avvenire in luoghi aperti  ventilati  e  soleggiati,  in  luoghi
chiusi ma ben arieggiati, forni  ventilati  e  appositi  essiccatori,
evitando di sottoporre il prodotto a temperature  superiori  ai  60°C
che ne modificherebbero le caratteristiche. 
    Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale  definito
all'art. 3 al fine di  garantire  la  qualita',  il  controllo  e  la
tracciabilita' del prodotto. Tale vincolo trova  giustificazione  per
motivi  di  ordine  igienico-sanitario.  In  effetti,  la  radice  di
liquirizia, al momento della raccolta, ha  un  elevato  contenuto  in
umidita', in media il 50%. Un  substrato  cosi'  umido  favorisce  il
rapido sviluppo di una flora microbica fungina.  Tale  situazione  e'
fortemente aggravata nel caso in  cui  le  radici  sono  trasportate.
Infatti, dalle osservazioni effettuate, e' emerso che il  livello  di
umidita' e  di  temperatura,  in  appena  due  giorni,  favorisce  la
comparsa  dei  primi  miceli  fungini  e,  tra  questi,  sono   stati
evidenziati,  in  larga  misura,  funghi  del   genere   Aspergillus,
Penicillium  che  nelle  condizioni  osservate  producono  metaboliti
secondari con attivita' tossica e noti come «Micotossine».  Specifici
studi condotti dal Laboratorio tecnologico regionale sulla qualita' e
sicurezza degli alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se  non
lavorata  in  tempi  brevi,  e'  soggetta  a   tale   contaminazione.
L'Aflatossina B1  che  l'Ocratossina  A  sono  dotate  di  un'elevata
resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature  raggiunte
nel  ciclo  di  produzione  dell'estratto  di  liquirizia  non   sono
sufficienti a degradarle. Cio' giustifica la necessita' di lavorare e
trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela  ed  interesse
della salute del consumatore.