IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
322 del 15 novembre 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Garda»; 
  Vista  la  domanda  di  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione del Garda DOP, presentata dal  Consorzio  di  tutela  olio
extravergine di oliva Garda con la quale il Consorzio ha  chiesto  la
modifica dell'art. 5, punto 5.3 del disciplinare di produzione; 
  Viste le determinazioni delle Regioni  Veneto  n.  0502789  del  28
ottobre 2022, Lombardia n. M1.2022.0208855  del  3  novembre  2022  e
della Provincia autonoma  di  Trento  S174/U061/2020  /9/415-09,  che
hanno ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata  2022  di
poter produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti  delle
Regioni Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di
Trento emerge con chiarezza  che  l'andamento  climatico  eccezionale
dell'anno  2022  ha  comportato  un   significativo   aumento   della
produzione di olive per ettaro nella zona  geografica  di  produzione
del DOP Garda; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5, punto 5.3
prevede che «La produzione massima di olive degli  uliveti  destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di
origine protetta «Garda» non puo'  superare  i  kg  6000  per  ettaro
coltivato a oliveto» e  che  il  mantenimento  di  questa  produzione
comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Garda» ai sensi del citato  art.  53,
par.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e  dall'art.  6   del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Garda» attualmente  vigente,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Garda» registrata in qualita'  di  denominazione
di origine protetta in  forza  al  regolamento  (CE)  n.  1263  della
Commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Garda» e' temporanea e riguarda  esclusivamente  l'annata  olivicola
2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della  stessa  sul  sito
internet  del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali. 
    Roma, 8 novembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero