Art. 9 
 
                          Domande di aiuto 
 
  1. Le richieste di aiuto o di saldo sono  presentate  all'organismo
pagatore entro il  15  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
realizzazione  del  programma,   secondo   le   indicazioni   fornite
dall'organismo pagatore stesso. 
  2. Gli  organismi  pagatori,  in  casi  eccezionali  e  debitamente
giustificati, possono accettare domande di aiuto  oltre  il  predetto
termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni  successivi  alla
scadenza. In ogni caso, in sede  di  liquidazione  dell'aiuto,  viene
applicata una penalizzazione pari  all'1%  dell'aiuto  spettante  per
ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione. 
  3. Le richieste di anticipo di  cui  all'art.  44  del  regolamento
delegato  (UE)  2021/2116  e  successive  modifiche  sono  presentate
all'organismo pagatore una volta all'anno entro  il  31  ottobre.  La
garanzia  finanziaria  necessaria  per  l'accesso  all'anticipo  e  i
relativi controlli  dovranno  essere  in  linea  con  i  suggerimenti
periodicamente emanati insieme da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm. 
  4. L'organismo pagatore comunica al Ministero entro il 28  febbraio
successivo alla presentazione delle  domande  l'importo  della  spesa
rendicontata  da  ciascuna   OP/AOP   ai   fini   dell'ammissibilita'
all'aiuto.