Art. 2 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Le regioni  presentano  al  Ministero  della  salute,  Direzione
generale della programmazione sanitaria, uno specifico  programma  di
utilizzo delle risorse assegnate. 
  2. Il programma riporta gli interventi da  realizzare  identificati
dal Codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e deve contenere: 
    ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto  di
intervento; 
    breve descrizione dell'intervento; 
    quadro finanziario coerente con le dotazioni annuali per gli anni
dal 2020 al 2034 e suddiviso per le finalita' previste dal  piano  di
gestione 4 «Somme da destinare  al  finanziamento  di  interventi  di
edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 -  comma  14»  e
dal piano di gestione 5  «Somme  da  destinare  al  finanziamento  di
interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico
- riparto fondo investimenti 2020 - comma 14»; 
  3. Il programma di cui al comma 1, le modalita' di erogazione delle
risorse ripartite e la relativa  documentazione  necessaria,  saranno
regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed  integrazioni,  tra
la Direzione generale  della  programmazione  sanitaria  e  i  legali
rappresentanti regionali,  secondo  le  dotazioni  annuali  stabilite
nella «tabella A» per gli anni dal 2020 al 2034 e in  relazione  alle
finalita' previste dal piano di gestione 4  «Somme  da  destinare  al
finanziamento di interventi di edilizia  sanitaria  -  riparto  fondo
investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di  gestione  5  «Somme  da
destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale
ed efficientamento energetico  -  riparto  fondo  investimenti  2020-
comma 14»;