Art. 2 Modalita' di erogazione 1. Le regioni presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate. 2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e deve contenere: ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento; breve descrizione dell'intervento; quadro finanziario coerente con le dotazioni annuali per gli anni dal 2020 al 2034 e suddiviso per le finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14»; 3. Il programma di cui al comma 1, le modalita' di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria, saranno regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le dotazioni annuali stabilite nella «tabella A» per gli anni dal 2020 al 2034 e in relazione alle finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020- comma 14»;