Art. 3 Monitoraggio 1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. 3. Per i progetti di edilizia sanitaria il monitoraggio degli interventi avverra' anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita', fermo restando il principio di unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2765