IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 278, secondo cui «E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti e' dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2016, recante «Procedure e modalita' di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257»; Visto l'art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, che ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del predetto fondo anche il verbale di conciliazione giudiziale; Visto l'art. 33-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso l'operativita' del fondo anche per le annualita' 2019 e 2020, con contestuale corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 4, comma 6-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che, nell'estendere l'operativita' del fondo per le annualita' 2021 e 2022, con un dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, ha riconosciuto la possibilita' di avvalersi delle predette risorse anche alle autorita' di sistema portuale soccombenti in sentenza esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalita' di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.