IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma  278,  secondo
cui «E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  in
favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018.  Le
prestazioni  del  fondo  non  escludono  la  fruizione  dei   diritti
derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si
cumulano con essi. Il fondo concorre  al  pagamento,  in  favore  dei
superstiti  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie
asbesto-correlate, di quanto  agli  stessi  superstiti  e'  dovuto  a
titolo di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,
come liquidato con sentenza esecutiva»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27  ottobre
2016, recante «Procedure e modalita' di erogazione delle  prestazioni
del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro
che sono  deceduti  a  seguito  di  patologie  asbesto-correlate  per
l'esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni  portuali
nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257»; 
  Visto l'art. 1, comma 188, della legge 27  dicembre  2017,  che  ha
previsto  quale   titolo   legittimante   il   riconoscimento   delle
prestazioni del predetto fondo  anche  il  verbale  di  conciliazione
giudiziale; 
  Visto l'art. 33-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla legge 19  dicembre  2019,  n.
157, che ha esteso l'operativita' del fondo anche per  le  annualita'
2019 e 2020, con contestuale corrispondente riduzione  del  fondo  di
cui all'art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 4, comma 6-bis, lettera a) e b), del decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, che, nell'estendere l'operativita'  del  fondo
per le annualita' 2021 e 2022, con un dotazione di 10 milioni di euro
per ciascuno dei predetti anni, ha riconosciuto  la  possibilita'  di
avvalersi delle predette risorse  anche  alle  autorita'  di  sistema
portuale  soccombenti  in  sentenza  esecutive,  o   comunque   parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le procedure e  le  modalita'  di
erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni  a  carico  del
Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  istituito  nello   stato   di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in
favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156.