Art. 2 
 
                        Destinatari del fondo 
 
  1. Possono accedere alle prestazioni del fondo di  cui  all'art.  1
gli eredi  di  coloro  che  sono  deceduti  a  seguito  di  patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge n. 257 del 1992 e che risultino destinatari,
sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o  con  verbale
di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno  patrimoniale
e non patrimoniale. 
  2. Possono accedere al fondo anche le autorita' di sistema portuale
soccombenti in sentenze esecutive,  o  comunque  parti  debitrici  in
verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento
di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati  in  favore  degli
eredi di coloro che sono deceduti  per  patologie  asbesto-correlate,
compresi coloro  che  non  erano  dipendenti  diretti  delle  cessate
organizzazioni portuali.