Art. 3 Domanda per l'accesso al fondo 1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del fondo per l'anno 2021, con riferimento alle sentenze esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, e per l'anno 2022, con riferimento alle sentenze esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021, devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, al momento dell'invio della domanda all'INAIL devono darne contestuale comunicazione all'impresa debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorita' di sistema portuale di cui all'art. 2, comma 2, che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. 3. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, unitamente alla domanda di cui al comma 1 del presente articolo, devono trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonche' la relativa quantificazione. 4. Le autorita' di sistema portuale che effettuano la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l'avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto. 5. Nel caso di liquidazione parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere presentata da entrambi i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto.