Art. 3 
 
                   Domanda per l'accesso al fondo 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  2  che  intendono  accedere  alle
prestazioni del fondo per l'anno 2021, con riferimento alle  sentenze
esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale  depositati  entro
il 31 dicembre 2020, e per l'anno 2022, con riferimento alle sentenze
esecutive o ai verbali di conciliazione giudiziale  depositati  entro
il 31 dicembre 2021, devono presentare domanda all'INAIL entro e  non
oltre sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto,  al
momento dell'invio della domanda all'INAIL devono  darne  contestuale
comunicazione all'impresa  debitrice  cosi'  come  individuata  nella
sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Analoga
comunicazione deve essere fatta da parte delle autorita'  di  sistema
portuale di cui all'art. 2, comma 2, che faccia  domanda  di  accesso
diretto al fondo, nei  confronti  degli  eredi  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella  sentenza
esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. 
  3. I soggetti di cui all'art. 2 del  presente  decreto,  unitamente
alla domanda  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  devono
trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di
conciliazione  giudiziale  che  individua  il  debitore,  gli   eredi
destinatari  del  risarcimento  del   danno,   patrimoniale   e   non
patrimoniale, nonche' la relativa quantificazione. 
  4. Le autorita' di sistema portuale che effettuano la richiesta  di
cui al comma 1 del presente articolo  devono  trasmettere  unitamente
alla domanda anche la quietanza che dimostra l'avvenuto  integrale  o
parziale pagamento di quanto dovuto ai soggetti di  cui  all'art.  2,
comma 1, del presente decreto. 
  5. Nel  caso  di  liquidazione  parziale  di  quanto  stabilito  in
sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda di cui
al comma 1 del presente articolo puo' essere presentata da entrambi i
soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto.