Art. 4 Prestazione del fondo 1. L'INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto, stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale. La misura della quota percentuale annuale e' fissata sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.