Art. 4 
 
                        Prestazione del fondo 
 
  1. L'INAIL,  con  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  da
adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di   scadenza   di
presentazione delle domande di cui all'art. 3 del  presente  decreto,
stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura  percentuale
del  concorso  del  fondo  rispetto  a  quanto  dovuto  a  titolo  di
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati
nelle sentenze esecutive o nei verbali di  conciliazione  giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale e' fissata sulla  base  del
rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle
sentenze o nei verbali  di  conciliazione  giudiziale  di  competenza
rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa  pari  a  10
milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.