Art. 5 
 
           Pagamento della prestazione a carico del fondo 
 
  1. L'INAIL,  all'esito  della  procedura  di  cui  all'art.  4  del
presente decreto, comunica tempestivamente al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali i dati sulle  domande  ammesse  e  su  quelle
respinte, la  misura  percentuale  annuale  del  concorso  del  fondo
rispetto  a  quanto  dovuto  a  titolo  di  risarcimento  dei   danni
patrimoniali e non patrimoniali, l'ammontare  dell'onere  finanziario
per ciascuna delle due annualita' a carico del  fondo,  nel  rispetto
del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la  richiesta  del
trasferimento delle relative risorse. 
  2. L'INAIL, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di  cui  al
comma 1 del presente articolo ed in mancanza di rilievi ministeriali,
comunica agli eredi nonche' alle imprese tenute al  risarcimento  dei
danni patrimoniali  e  non  patrimoniali,  l'esito  della  domanda  e
l'ammontare delle risorse erogabili. L'impresa,  entro  e  non  oltre
trenta  giorni  dell'avvenuta   comunicazione   tramite   PEC,   puo'
richiedere all'INAIL  che  la  prestazione  sia  erogata  nei  propri
confronti, previa  dimostrazione,  tramite  quietanza,  dell'avvenuto
integrale pagamento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
del presente decreto. Nel caso in cui l'impresa  abbia  adempiuto  la
propria obbligazione nei  confronti  dell'avente  diritto  in  misura
parziale, l'INAIL provvede prioritariamente a soddisfare  la  pretesa
risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel
verbale di conciliazione giudiziale,  tenuto  conto  di  quanto  gia'
pagato  dall'impresa  stessa  e  delle  somme  erogabili  dal  fondo.
L'impresa puo' chiedere la corresponsione di una parte delle  risorse
erogabili,  previa  dimostrazione,  tramite   quietanza,   di   avere
adempiuto la propria obbligazione nei confronti  dell'avente  diritto
in misura superiore alla differenza  tra  l'importo  stabilito  nella
sentenza esecutiva  o  nel  verbale  di  conciliazione  giudiziale  e
l'ammontare delle risorse erogabili dal fondo. In tali casi la  parte
riferibile  all'impresa  e'   pari   alle   risorse   che   residuano
dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dal fondo dopo
aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli  eredi  come  prevista
nella sentenza esecutiva o nel verbale  di  conciliazione  giudiziale
tenuto conto di quanto gia' pagato dall'impresa stessa. 
  3. La prestazione del fondo, nel  caso  di  avvenuta  presentazione
della domanda da parte dell'autorita' di sistema portuale,  trascorsi
trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  2  del  presente
articolo, sara'  erogata  direttamente  a  favore  dell'autorita'  di
sistema  portuale  qualora   l'autorita'   stessa   abbia   adempiuto
integramente al pagamento nei confronti degli eredi  di  quanto  loro
dovuto  in  base  alla  sentenza  o  al  verbale   di   conciliazione
giudiziale. In caso di pagamento parziale la prestazione del fondo  a
favore dell'autorita' di sistema portuale e' pari  alle  risorse  che
residuano dall'ammontare complessivo della prestazione  erogabile  in
relazione alla richiesta di accesso al fondo dopo aver soddisfatto la
pretesa  risarcitoria  degli  eredi  come  prevista  nella   sentenza
esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto  conto  di
quanto gia' pagato dall'autorita' stessa. 
  4. L'INAIL eroga la prestazione del fondo a favore  degli  eredi  o
delle  imprese  dopo  il   trasferimento   delle   relative   risorse
finanziarie da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.