Art. 5 Pagamento della prestazione a carico del fondo 1. L'INAIL, all'esito della procedura di cui all'art. 4 del presente decreto, comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'ammontare dell'onere finanziario per ciascuna delle due annualita' a carico del fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse. 2. L'INAIL, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed in mancanza di rilievi ministeriali, comunica agli eredi nonche' alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l'esito della domanda e l'ammontare delle risorse erogabili. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dell'avvenuta comunicazione tramite PEC, puo' richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione, tramite quietanza, dell'avvenuto integrale pagamento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l'INAIL provvede prioritariamente a soddisfare la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale, tenuto conto di quanto gia' pagato dall'impresa stessa e delle somme erogabili dal fondo. L'impresa puo' chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione, tramite quietanza, di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l'ammontare delle risorse erogabili dal fondo. In tali casi la parte riferibile all'impresa e' pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dal fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto gia' pagato dall'impresa stessa. 3. La prestazione del fondo, nel caso di avvenuta presentazione della domanda da parte dell'autorita' di sistema portuale, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, sara' erogata direttamente a favore dell'autorita' di sistema portuale qualora l'autorita' stessa abbia adempiuto integramente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale. In caso di pagamento parziale la prestazione del fondo a favore dell'autorita' di sistema portuale e' pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto gia' pagato dall'autorita' stessa. 4. L'INAIL eroga la prestazione del fondo a favore degli eredi o delle imprese dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.