Art. 7 Oneri finanziari 1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.