Art. 7 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  che  costituiscono  il
limite massimo di spesa per ciascuno di  tali  anni,  si  provvede  a
valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 278,
della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.