Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'INAIL provvede alla predisposizione  di  istruzioni  operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle
prestazioni del fondo di cui all'art. 1, comma 278,  della  legge  n.
208 del 2015. 
  2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente  decreto  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
  4. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  27
ottobre 2016  recante  procedure  e  modalita'  di  erogazione  delle
prestazioni del Fondo per le vittime  dell'amianto  in  favore  degli
eredi  di  coloro  che  sono  deceduti   a   seguito   di   patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e' abrogato. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2022 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2796