Art. 3 L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della seconda fase ciascuna proposta di acquisto non puo' essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213 e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «Testo unico», il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.