Art. 3 
 
  L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo  di
collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto e' di  1.000
euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo
o multipli di tale cifra.  Nel  corso  della  seconda  fase  ciascuna
proposta di  acquisto  non  puo'  essere  inferiore  a  100.000  euro
nominali, con importi multipli  di  1.000  euro  nominali;  eventuali
proposte  o  ordini  di  importo  inferiore  non  verranno  presi  in
considerazione. 
  Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno  del  1998,
n.  213  e  successive  modifiche,  i  buoni  sono  rappresentati  da
iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento
fiscale, comprese le agevolazioni e  le  esenzioni,  che  la  vigente
normativa riconosce ai titoli di Stato. 
  In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016
tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Monte  Titoli
S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) e Banca  d'Italia,  in  forza
dell'art. 26 del «Testo unico», il capitale nominale collocato verra'
riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in  titoli
in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.