Art. 2 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome di cui all'art.  1  presentano
al Ministero della salute, Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria,  uno  specifico  programma  di  utilizzo   delle   risorse
assegnate. 
  2. Il programma riporta gli interventi da  realizzare  identificati
dal Codice unico di progetto contiene: 
    a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura  oggetto
di intervento; 
    b) superficie complessiva della struttura  coperta  dall'impianto
per la produzione di ossigeno; 
    c)  indicazione  dell'avviso di  nuova  installazione  ovvero  di
ammodernamento di linee di trasmissione ai reparti; 
    d) breve descrizione dell'intervento; 
    e) cronoprogramma  di  acquisizione,  installazione  e  messa  in
funzione; 
    f) quadro economico e finanziario. 
  3. Le modalita' di erogazione del contributo vengono  regolamentate
attraverso la stipula di convenzioni tra la Direzione generale  della
programmazione sanitaria  del  Ministero  della  salute  e  i  legali
rappresentanti delle regioni e delle province  autonome,  secondo  le
attribuzioni stabilite nell'allegato A. 
  4. Nella convenzione di cui  al  comma  3  vengono  esplicitate  le
modalita'   di   erogazione   del   finanziamento   e   le   relative
certificazioni necessarie.