Art. 2 Modalita' di erogazione 1. Le regioni e le province autonome di cui all'art. 1 presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate. 2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto contiene: a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento; b) superficie complessiva della struttura coperta dall'impianto per la produzione di ossigeno; c) indicazione dell'avviso di nuova installazione ovvero di ammodernamento di linee di trasmissione ai reparti; d) breve descrizione dell'intervento; e) cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione; f) quadro economico e finanziario. 3. Le modalita' di erogazione del contributo vengono regolamentate attraverso la stipula di convenzioni tra la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e i legali rappresentanti delle regioni e delle province autonome, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato A. 4. Nella convenzione di cui al comma 3 vengono esplicitate le modalita' di erogazione del finanziamento e le relative certificazioni necessarie.