Art. 3 Monitoraggio 1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita' e avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP), istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, i CUP e i Codici identificativi di gara (CIG) sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute trasmette l'elenco degli interventi da realizzare identificati dal CUP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2022 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1116