Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.   Il   monitoraggio   degli   interventi   avviene    attraverso
l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita' e avviene anche
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione  della
Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (di  seguito,  BDAP),
istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa  effettuata,  i
CUP e i Codici identificativi di  gara  (CIG)  sono  riportati  nelle
fatture  elettroniche  e  nei  mandati  di  pagamento  relativi  agli
interventi. La Direzione generale della programmazione sanitaria  del
Ministero  della  salute  trasmette  l'elenco  degli  interventi   da
realizzare identificati dal CUP al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 3. 
  Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A,  sara'  trasmesso
alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 giugno 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1116