Art. 4 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n.  20,  le  sotto  riportate  varieta',
iscritte al registro nazionale delle varieta'  di  specie  di  piante
agrarie con  il  decreto  a  fianco  indicato,  sono  cancellate  dal
registro medesimo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 novembre 2022 
 
                                      Il direttore generale: Angelini 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.