Art. 5 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi e vegetali, esclusi i tronchi e rami degli  alberi  abbattuti
per i quali si applica la disciplina di cui  al  successivo  art.  6,
rimossi dal demanio  idrico,  lacuale  o  marittimo,  per  interventi
diretti ad eliminare situazioni  di  pericolo  e  per  il  ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua,  possono  essere  ceduti,  senza
oneri, al comune territorialmente  competente,  ovvero  a  favore  di
altri enti locali, per interventi pubblici di ripristino  conseguenti
alla situazione generata  dall'evento,  in  deroga  all'art.  13  del
decreto legislativo 12 luglio 1993,  n.  275.  Inoltre,  i  materiali
litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri
di trasporto e di opere, ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,
oppure puo' essere prevista la compensazione, nel  rapporto  con  gli
appaltatori, in relazione ai costi dei lavori previsti dal piano  con
il valore del materiale estratto riutilizzabile, da  valutarsi  sulla
base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti. Per
i  materiali  litoidi  e  vegetali  asportati,  il  RUP  assicura  al
Commissario delegato la  corretta  valutazione  del  valore  assunto,
nonche'  dei  quantitativi  e  della  tipologia  del   materiale   da
asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi
volumi. 
  2. Ai materiali litoidi e  vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico,
lacuale e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni  di
pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei  corsi  d'acqua  e
della viabilita' non si applicano le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno  2017,  n.  120,  le  quali
trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi  calamitosi
in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta
alla presenza di  rifiuti  pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a
modificare la matrice ambientale naturale gia' oggetto di valutazione
da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I
litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai
sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5,
al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo,  d'intesa  con  gli  enti
ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il  loro  successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con  oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 9.