Art. 5 Materiali litoidi e vegetali 1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi e rami degli alberi abbattuti per i quali si applica la disciplina di cui al successivo art. 6, rimossi dal demanio idrico, lacuale o marittimo, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, senza oneri, al comune territorialmente competente, ovvero a favore di altri enti locali, per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi dei lavori previsti dal piano con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. 2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, lacuale e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale gia' oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.