Art. 6 
 
                  Rimozione degli alberi abbattuti 
 
  1. In attuazione  del  piano  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  gli
interventi di rimozione degli alberi abbattuti e di ripristino  delle
relative aree sono soggette alla seguente disciplina. 
  2. Gli alberi abbattuti e i materiali  vegetali  dell'area  in  cui
insistono gli stessi sono esclusi dal  campo  di  applicazione  della
parte IV del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  La
separazione dal materiale di origine  antropica  da  quello  vegetale
puo' avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso. 
  3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o  ammalorati
e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del
comma 2 e ricadenti  in  zone  speciali  di  conservazione,  siti  di
importanza comunitaria e zone di protezione speciale ai  sensi  delle
direttive  n.  92/43/CEE   e   n.   79/409/CEE,   in   considerazione
dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a  quanto  disposto  dalle
misure di conservazione vigenti per tali aree. 
  4. Al fine  di  provvedere  tempestivamente  alla  rimozione  degli
alberi  abbattuti  e  dei  materiali  vegetali,   in   considerazione
dell'urgenza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori  possono
affidare tale servizio con le  procedure  di  cui  all'art.  163  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Il Commissario delegato  ovvero  i  soggetti  attuatori  possono
posizionare il legname in apposite aree di deposito, idonee anche dal
punto  di  vista  della   sicurezza   della   collocazione,   ubicate
possibilmente in prossimita' del  sito  ove  e'  stato  rinvenuto  il
materiale.  Della  costituzione  del  suddetto   deposito   e'   data
comunicazione al comune territorialmente competente o altro  soggetto
ordinariamente competente. 
  6. Il Commissario delegato e  i  soggetti  attuatori  dallo  stesso
individuati per la rimozione degli alberi abbattuti e  dei  materiali
vegetali possono, anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro  cessione  a  compensazione
nel rapporto con gli appaltatori. Per i materiali  asportati  il  RUP
assicura al Commissario delegato la corretta valutazione  del  valore
assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del  materiale  da
asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi
volumi. A tal fine il RUP con provvedimento motivato  puo'  stabilire
un prezzo a seconda della qualita' del legno e dell'offerta  anche  a
forfait. In tal caso il corrispettivo e'  finalizzato,  oltre  che  a
compensare le spese di trasporto e  del  lavoro  di  rimozione,  alla
esecuzione dei successivi interventi di reimpianto o  ripristino  sia
nell'area di intervento che in altre aree dello stesso comune. A  tal
fine puo' essere concordato con  il  prestatore  d'opera  la  diretta
esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricato purche'
dotati dei requisiti tecnici richiesti. 
  7. Nel caso in cui tale materiale  vegetale  provenga  dal  demanio
idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo  12
luglio 1993, n. 275 non e' dovuto alcun canone.