Art. 6 Rimozione degli alberi abbattuti 1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti e di ripristino delle relative aree sono soggette alla seguente disciplina. 2. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale puo' avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso. 3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in zone speciali di conservazione, siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree. 4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell'urgenza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5. Il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono posizionare il legname in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimita' del sito ove e' stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito e' data comunicazione al comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente. 6. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori dallo stesso individuati per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali possono, anche in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione nel rapporto con gli appaltatori. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. A tal fine il RUP con provvedimento motivato puo' stabilire un prezzo a seconda della qualita' del legno e dell'offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo e' finalizzato, oltre che a compensare le spese di trasporto e del lavoro di rimozione, alla esecuzione dei successivi interventi di reimpianto o ripristino sia nell'area di intervento che in altre aree dello stesso comune. A tal fine puo' essere concordato con il prestatore d'opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricato purche' dotati dei requisiti tecnici richiesti. 7. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non e' dovuto alcun canone.