(Convenzione-art. 1)
 
                             CONVENZIONE 
        per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero 
 
                                 tra 
 
    La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria,  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di
seguito anche «Presidenza del Consiglio»,  nella  persona  del  Cons.
Ferruccio Sepe, nella sua  qualita'  di  Capo  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, 
 
                                  e 
 
    Rai Com S.p.a., societa' con unico  socio,  con  sede  legale  in
Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o Partita I.V.A.  ed
iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, REA n. RM  949207),
capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento esercitata  dalla  Rai  -  Radiotelevisione
Italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a  Roma,  al  viale
Mazzini n. 14, c.f. e partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito anche
«Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualita'
di Amministratore delegato e legale rappresentante; 
    di seguito denominate anche «Parti». 
    CIG: 9157421EDB. 
    Premesso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive  modifiche  e
integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si
avvale della RAI quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico
radiofonico,  televisivo  e  multimediale,  tra   l'altro,   per   la
predisposizione di programmi  destinati  a  stazioni  radiofoniche  e
televisive di altri Paesi per la diffusione  e  la  conoscenza  della
lingua e  della  cultura  italiana  nel  mondo,  regolati  attraverso
apposita convenzione  aggiuntiva  stipulata  con  la  Presidenza  del
Consiglio; 
    Premesso che Rai Com agisce in qualita' di  mandataria  esclusiva
senza rappresentanza  della  Rai-  Radiotelevisione  Italiana  S.p.a.
nella  definizione,  stipula  e  gestione  di  contratti  quadro  e/o
convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali  ed
internazionali,  pubblici   e   privati,   aventi   ad   oggetto   la
realizzazione di iniziative  di  comunicazione  istituzionale  ovvero
altre  forme  di  collaborazione  di  natura  varia,  ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il  Ministero  dello
sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente
accordo (di seguito «Convenzione»); 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e visto in particolare  l'art.
30, comma 2 che attribuisce  al  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con  il
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; 
    Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286  «Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  recante
disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria»,  ed  in
particolare  il  punto  131  dell'allegato,  che  dispone   che   «Le
convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle comunicazioni» alle convenzioni  aggiuntive  di
cui al terzo comma dell'art. 20 della stessa legge, con  il  Ministro
degli affari esteri; 
    Visto il nuovo testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  dell'8  novembre  2021,  n.  208,  che  ha
confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite  dalle
vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo  unico  che
specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce
un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la
possibilita', per la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
    Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede  che
la  concessione  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale e' affidata, fino al 30 aprile 2027 alla Rai; 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
quinquennio 2018/2022, tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.- e registrato dalla Corte  dei
conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21  febbraio  2018,
n. 1-118., che prevede all'articolo 12 «Offerta  per  l'estero  e  in
lingua inglese» che la Rai  e'  tenuta  a  garantire  la  produzione,
distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi  all'estero,
finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura  e  dell'impresa  italiana,  nonche'  l'impegno  di   Rai   a
sviluppare uno  specifico  canale  in  lingua  inglese  di  carattere
informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana; 
    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                      si conviene quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                Oggetto e finalita' della convenzione 
 
    1. La convenzione ha ad oggetto: 
      a)  Rai  Italia:  l'offerta  di  programmazione  televisiva   e
multimediale, nonche' i servizi tecnologici,  di  cui  Rai  abbia  la
disponibilita' per la produzione e per la  trasmissione  del  segnale
relativamente alla programmazione della Rai per l'estero, diffusa per
tutto l'arco delle ventiquattro ore, in linea con gli  obiettivi  del
servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della  Presidenza  del
Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita'
di fruizione dell'offerta dedicata alla promozione  e  valorizzazione
del sistema Paese all'estero; 
      b) Rai Italy: l'offerta di una specifica  piattaforma  web  con
fruizione streaming on demand  di  contenuti  audiovisivi  in  lingua
inglese o sottotitolati in lingua inglese.  I  contenuti  saranno  di
carattere informativo, di  promozione  dei  valori  e  della  cultura
italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere
realizzate appositamente per un  pubblico  straniero,  nonche'  volti
alla diffusione dei prodotti  rappresentativi  delle  eccellenze  del
sistema   produttivo   italiano   e   di   opere    cinematografiche,
documentaristiche   e   televisive   selezionate   per    valorizzare
l'identita' del Paese all'estero. Le parti si danno sin da  ora  atto
che la suddetta piattaforma streaming on demand sara' fruibile solo a
partire dal 1° ottobre 2022. 
    2. Con riferimento al dimensionamento  quantitativo  dell'offerta
di Rai Italia e Rai Italy di cui al successivo art. 3 ed in relazione
agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, Rai Com, per conto  di
Rai, si impegna a: 
      promuovere e  diffondere  la  conoscenza  della  lingua,  della
cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con  l'obiettivo  di
assicurare  un  adeguato  livello  di  informazione  delle  comunita'
italiane all'estero sull'evoluzione della societa'  italiana  nonche'
consentire ai cittadini italiani  residenti  all'estero  un  adeguato
accesso  all'informazione   e   alla   comunicazione   politica,   in
particolare  nei  periodi  interessati  da  campagne   elettorali   e
referendarie, sulle tematiche  di  interesse  generale  e  su  quelle
d'interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento); 
      realizzare un'offerta in grado di rappresentare la  complessiva
realta' del Paese anche sotto il profilo economico, le  dinamiche  di
sviluppo  e  le   diverse   prospettive   culturali,   istituzionali,
imprenditoriali e sociali nella loro  interezza,  nonche'  realizzare
nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di  portare
la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un  piu'  vasto
pubblico internazionale; 
      realizzare nuove  ed  originali  offerte  per  l'estero,  anche
d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche
particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori,
cultura, stile di vita, beni artistici  e  paesaggistici,  produzioni
creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e  posizione
in ambito internazionale; 
      affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla  promozione
del sistema Italia all'estero; 
      informare sulle iniziative istituzionali italiane  relative  ai
temi delle politiche e relazioni internazionali; 
      con particolare riferimento a Rai Italia, a: 
        i.   assicurare   un'adeguata   offerta    informativa,    di
intrattenimento e sportiva, con riferimento al target individuato nel
successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido  e  vitale  il
rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine  italiana
e  l'Italia,  anche  attraverso  logiche  di  reciprocita',  tese   a
valorizzare in Italia le esperienze degli italiani  all'estero  anche
mediante  la  previsione  di  strumenti  idonei  ad  assicurare   una
«informazione di ritorno»; 
        ii. garantire un adeguato livello tecnico del  segnale  e  la
fruizione della programmazione da parte degli utenti finali,  tenendo
conto dei diversi fusi orari di riferimento; 
        iii. effettuare  il  monitoraggio  della  programmazione  per
l'estero nonche'  della  distribuzione  del  segnale  secondo  quanto
previsto al successivo art. 4. 
    3. Rai Com si impegna a considerare come  target  di  riferimento
dell'offerta internazionale di Rai, le comunita'  italiane  residenti
all'estero, gli italiani temporaneamente  all'estero  per  motivi  di
lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine  italiana,  cui
vanno aggiunti i  cittadini  stranieri  interessati  o  interessabili
all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita,  beni
artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti. 
    4.  La  Presidenza  del  Consiglio,  in  un'ottica  di  ulteriore
arricchimento della complessiva offerta destinata  all'estero  ed  in
linea con le finalita'  esplicitate  nei  precedenti  commi  2  e  3,
concede a Rai Com,  a  titolo  gratuito,  licenza  non  esclusiva  di
utilizzazione   dei   contenuti   della   library    nella    propria
disponibilita',  aventi   ad   oggetto   documentazione   di   natura
istituzionale riconducibile ai generi informazione,  approfondimento,
comunicazione sociale, pubblica  utilita',  formazione  e  promozione
culturale,  per  le  finalita'  istituzionali  di  servizio  pubblico
radiotelevisivo proprie della Rai. 
    5. Rai Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma  4,
sara' tenuta ad  inserire  nei  titoli  di  testa  e/o  di  coda  dei
programmi  e/o  rubriche  televisive  e/o  radiofoniche  che  saranno
realizzati in virtu' della presente convenzione un'apposita  dicitura
che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.