Art. 13. Durata 1. La presente convenzione ha durata dalla data del 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023. 2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni e modalita', mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC con le modalita' di cui al precedente art. 9.2. 3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente. 4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.