(Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                            Esecutivita' 
 
    1. Ai sensi del citato punto  131  dell'allegato  alla  legge  n.
286/2006, la presente convenzione viene  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
degli  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro   dello   sviluppo
economico. 
    2. La presente convenzione e' immediatamente  esecutiva  per  Rai
Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del  Consiglio  dopo
l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di concerto  con  il  Ministro  degli  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro dello sviluppo economico e la  registrazione  da  parte  dei
competenti organi di controllo.