Art. 14. Esecutivita' 1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico. 2. La presente convenzione e' immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.