Art. 2 
 
Procedura per la determinazione del superamento del tetto della spesa
                farmaceutica per gli acquisti diretti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1,  comma  281  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si ha  superamento  del  tetto  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti nel caso in  cui  l'ammontare
complessivo della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  nell'anno
di riferimento, come calcolato ai sensi dell'art. 1, commi 577 e  578
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, superi  il  valore  percentuale
del 7,85% del Fondo sanitario nazionale indicato  all'art.  1,  comma
475 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. L'eventuale superamento del tetto della spesa  farmaceutica  per
acquisti  diretti  viene  accertato  dall'AIFA,  per  ciascun   anno,
attraverso la consuntivazione, entro il 31 luglio, dei dati  inerenti
alla verifica del rispetto del tetto  della  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti, assegnando a ciascuna azienda farmaceutica la quota
di ripiano a proprio carico. 
  3. Alle  aziende  farmaceutiche  adempienti,  cosi'  come  definite
all'art. 1, comma 2, lettere a) e  c)  del  presente  decreto,  viene
applicata una riduzione della quota di ripiano a proprio carico cosi'
calcolata: 
    a) per l'anno 2022 rideterminando il valore del ripiano aziendale
parametrandolo al ripiano dovuto in  relazione  all'applicazione  del
tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8%; 
    b) per l'anno 2023 rideterminando il valore del ripiano aziendale
parametrandolo al ripiano dovuto in  relazione  all'applicazione  del
tetto per la spesa per acquisti diretti dell'8,15%; 
    c) per l'anno 2024 e  successivi  rideterminando  il  valore  del
ripiano aziendale  parametrandolo  al  ripiano  dovuto  in  relazione
all'applicazione  del  tetto  per  la  spesa  per  acquisti   diretti
dell'8,30%.