Art. 2 
 
Partecipazione del registro delle  imprese  italiano  al  sistema  di
                interconnessione dei registri europei 
 
  1. Le camere di commercio, attraverso il  registro  delle  imprese,
assicurano la  piena  interoperabilita'  e  l'interscambio  dei  dati
nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri. 
  2. Ove ne emerga l'opportunita' il Ministero chiede alle camere  di
commercio l'istituzione, per il tramite del sistema  informatico  del
registro delle imprese, di punti di accesso opzionali al  sistema  di
interconnessione dei registri europei. 
  3. L'istituzione dei punti di  accesso  opzionali  e  le  modifiche
significative  riguardanti  il   loro   funzionamento,   secondo   le
specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  al   regolamento,   sono
immediatamente comunicate da Unioncamere al  Ministero  che  provvede
alla notifica alla Commissione europea.