Art. 14 
 
       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel
limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore
dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,
lettera  a),  ((del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504,)) e, nel limite  di  15  milioni  di  euro,  al
sostegno del settore dei servizi di trasporto di  persone  su  strada
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  21  novembre
2005, n. 285, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.