Art. 28 
 
   Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale 
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4,  Componente  1,  del
PNRR «Potenziamento dell'offerta dei  servizi  di  istruzione:  dagli
asili nido all'universita' - Riforma 1.1  -  Riforma  degli  Istituti
tecnici  e  professionali»,  al  fine  di  rafforzare   il   raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali  di  riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di  ridurre  il  divario  tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema  nazionale
della   formazione   nella   progettazione   dell'offerta   formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento  nei  curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle  conoscenze
tecnologiche   previste,   e'   istituito   presso    il    Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione  tecnica  e
professionale che svolge funzioni consultive e  di  proposta  per  il
miglioramento del settore. 
  2. L'Osservatorio e' composto da quindici  esperti  dell'istruzione
tecnica  e  professionale,  e  comunque  del  sistema  nazionale   di
istruzione  e  formazione,  nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione.  I  componenti  dell'Osservatorio  sono  individuati
anche  ((tra  rappresentanti  delle  organizzazioni))   datoriali   e
sindacali maggiormente rappresentative, compresa  una  rappresentanza
delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione  e  formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE).  L'incarico  ha  durata  annuale  e  puo'
essere rinnovato per una sola volta.  L'eventuale  partecipazione  di
personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  non  da'
diritto ad esonero ((totale o parziale)) dall'insegnamento e non deve
in ogni caso determinare oneri di sostituzione. 
  3.  L'Osservatorio  puo'  proporre  al   Ministro   dell'istruzione
l'aggiornamento degli indirizzi di studio((, delle articolazioni))  e
delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa  idonea  a  rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento  e  delle  metodologie  collegate  alla
didattica  per  competenze,  ai  fini  dell'adeguamento  dell'offerta
formativa alla domanda  di  nuove  competenze  attraverso  l'utilizzo
degli   spazi   di   flessibilita'   ordinamentale   ((e    dell'area
territoriale)) del curricolo. 
  4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli  organismi  della  rete
delle scuole professionali  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  e  con  il  Comitato
nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della  legge  15  luglio
2022, n. 99. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi  osservatori  locali,  le
forme di raccordo  organico  con  enti  e  istituzioni  specializzati
nell'analisi  dell'evoluzione  del   mondo   del   lavoro   e   delle
professioni. 
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   La   partecipazione   ai   lavori
dell'Osservatorio, sia  a  livello  nazionale  che  locale,  non  da'
diritto  ad  alcun  compenso,  indennita',   gettone   di   presenza,
((rimborso  di  spese))  e  qualsivoglia  altro  emolumento  comunque
denominato.