((Art. 43 bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
    
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.))