Art. 8 
 
                   Disposizioni urgenti in favore 
                    degli enti del terzo settore 
 
    
  ((1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia  termica
ed elettrica  registrato  nel  terzo  trimestre  dell'anno  2022,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi,  al  conto  di
cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di  120  milioni
di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei  predetti
limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario a favore degli  enti  del  Terzo  settore  iscritti  al
Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo
54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa
anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che  erogano
servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti   in   regime
residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'.)) 
  2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del
Terzo settore di cui all'articolo ((45 del codice del Terzo  settore,
di  cui  al  decreto  legislativo))  3  luglio  2017,  n.   117,   le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'articolo
((54 del medesimo codice di cui al  decreto  legislativo))  3  luglio
2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte  alla
relativa anagrafe((, diversi dai soggetti di cui al comma 1,)) e  non
ricompresi tra quelli  di  cui  al  comma  1  per  i  maggiori  oneri
sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della  componente  energia  e
del gas naturale, e' istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2022  per  il  successivo
trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato  ((in  proporzione  all'incremento
dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno  2022  rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021)) per la componente energia  e  il
gas naturale. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ((sono  individuati,  in
coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso
alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1  e  2,
le  modalita'  e  i  termini  di  presentazione  delle  richieste  di
contributo,  i  criteri  di  quantificazione  del  contributo  stesso
nonche' le procedure di controllo)). 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto. 
  5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni
interessate  si  avvalgono  ((di  societa'  in  house)),   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
((previa stipulazione di apposite convenzioni)) e previa  stipula  di
apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a
carico delle risorse dei medesimi fondi nei  limiti  individuati  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,
di societa' in house. A tal fine, le risorse  dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022,  su  appositi
conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello  Stato
intestati alla societa' incaricata della gestione. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 96 ((del codice di cui al decreto legislativo)) 3
luglio  2017,  n.  117,  quanto  a  6  milioni  di   euro,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai
sensi dell'articolo 43.