Art. 8 Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore ((1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'.)) 2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo ((45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo)) 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo ((54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo)) 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe((, diversi dai soggetti di cui al comma 1,)) e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato ((in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021)) per la componente energia e il gas naturale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure di controllo)). 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono ((di societa' in house)), ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ((previa stipulazione di apposite convenzioni)) e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 ((del codice di cui al decreto legislativo)) 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.