Art. 10 
 
Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della  giustizia
  e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno,  il
Ministero  della  giustizia  e  gli  uffici   giudiziari   utilizzano
direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte,  i  beni
demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e  uffici
giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la  copertura  degli  oneri,  alle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  Missione
2, previo accordo  con  il  Ministero  della  transizione  ecologica,
qualora ne ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza  con  gli
obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Ministero  dell'interno,
il Ministero  della  giustizia,  gli  uffici  giudiziari  e  i  terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita'
energetiche  rinnovabili  nazionali   anche   con   altre   pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno previsti dal  medesimo
decreto legislativo anche  per  la  quota  di  energia  condivisa  da
impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina
primaria, previo pagamento  degli  oneri  di  rete  riconosciuti  per
l'illuminazione pubblica. 
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.  Competente  ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 22 e  31,  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  concernente
          «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici  e  di
          un chilometro per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma
          l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108.» 
                «Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche  per  le
          Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
          di produzione di energia da fonti  rinnovabili  nelle  aree
          idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: 
                  a) nei procedimenti di autorizzazione  di  impianti
          di produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili  su  aree  idonee,  ivi  inclusi   quelli   per
          l'adozione del  provvedimento  di  valutazione  di  impatto
          ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
          si esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso
          inutilmente il termine per  l'espressione  del  parere  non
          vincolante, l'amministrazione competente provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione; 
                  b) i termini delle procedure di autorizzazione  per
          impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. 
                1-bis. La disciplina di cui al  comma  1  si  applica
          anche, ove ricadenti su aree  idonee,  alle  infrastrutture
          elettriche di connessione degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie  per  lo
          sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
          producibile da fonti rinnovabili.» 
                «Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1.  I
          clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,  hanno  il
          diritto   di   organizzarsi   in   comunita'    energetiche
          rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti: 
                  a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
          di fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a
          livello di comunita' ai suoi soci  o  membri  o  alle  aree
          locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
          profitti finanziari; 
                  b) la comunita' e' un soggetto di diritto  autonomo
          e   l'esercizio   dei   poteri   di   controllo   fa   capo
          esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali  e
          autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni  comunali,
          gli enti di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  religiosi,
          quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche'
          le  amministrazioni  locali  contenute  nell'elenco   delle
          amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
          di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo  quanto  previsto
          all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
          cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
          comma 2, lettera a); 
                  c)   per   quanto   riguarda   le    imprese,    la
          partecipazione alla comunita' di  energia  rinnovabile  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale; 
                  d) la  partecipazione  alle  comunita'  energetiche
          rinnovabili e'  aperta  a  tutti  i  consumatori,  compresi
          quelli  appartenenti  a  famiglie   a   basso   reddito   o
          vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei  poteri  di
          controllo   e'   detenuto   dai    soggetti    aventi    le
          caratteristiche di cui alla lettera b). 
                2. Le comunita' energetiche  rinnovabili  di  cui  al
          comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a)  fermo  restando  che  ciascun  consumatore  che
          partecipa a una comunita' puo' detenere  impianti  a  fonti
          rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
          30, comma 1, lettera a),  punto  1,  ai  fini  dell'energia
          condivisa rileva solo la produzione di energia  rinnovabile
          degli impianti che risultano nella disponibilita'  e  sotto
          il controllo della comunita'; 
                  b)    l'energia    autoprodotta    e'    utilizzata
          prioritariamente  per  l'autoconsumo  istantaneo  in   sito
          ovvero per la condivisione con  i  membri  della  comunita'
          secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera  c),  mentre
          l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
          e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
          elettrica    rinnovabile,    direttamente    o     mediante
          aggregazione; 
                  c) i membri della comunita' utilizzano la  rete  di
          distribuzione per  condividere  l'energia  prodotta,  anche
          ricorrendo  a  impianti  di  stoccaggio,  con  le  medesime
          modalita'  stabilite  per  le  comunita'  energetiche   dei
          cittadini.  L'energia  puo'  essere  condivisa  nell'ambito
          della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
          del requisito di connessione alla medesima cabina  primaria
          per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e  alle
          restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3,  lettera  a),
          secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
                  d)  gli  impianti  a  fonti  rinnovabili   per   la
          produzione di energia elettrica realizzati dalla  comunita'
          sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo,  fermo   restando   la
          possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre  di
          produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
          comunque non  superiore  al  30  per  cento  della  potenza
          complessiva che fa capo alla comunita'; 
                  e) i membri delle comunita' possono  accedere  agli
          incentivi di cui al Titolo II  alle  condizioni  e  con  le
          modalita' ivi stabilite; 
                  f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma  1,
          lettera a), la  comunita'  puo'  produrre  altre  forme  di
          energia da fonti rinnovabili  finalizzate  all'utilizzo  da
          parte dei membri, puo' promuovere interventi  integrati  di
          domotica,  interventi  di  efficienza  energetica,  nonche'
          offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
          membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
          dettaglio  e  puo'   offrire   servizi   ancillari   e   di
          flessibilita'.». 
              - Il decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,
          concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 2021, n. 285, S.O. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   29,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 29  (Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR  e
          ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).  -  1.
          Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, presso  il  Ministero
          della cultura e' istituita la Soprintendenza  speciale  per
          il  PNRR,  ufficio   di   livello   dirigenziale   generale
          straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 
                2. La Soprintendenza speciale svolge le  funzioni  di
          tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi  in  cui
          tali beni siano interessati dagli interventi  previsti  dal
          PNRR sottoposti a VIA  in  sede  statale  oppure  rientrino
          nella  competenza  territoriale  di   almeno   due   uffici
          periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale  opera
          anche  avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle
          Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
          di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del
          PNRR,  la  Soprintendenza  speciale  puo'  esercitare,  con
          riguardo a ulteriori  interventi  strategici  del  PNRR,  i
          poteri di avocazione e  sostituzione  nei  confronti  delle
          Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 
                3. Le  funzioni  di  direttore  della  Soprintendenza
          speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
          archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
          spetta  la  retribuzione  prevista   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale  per  gli  incarichi  dirigenziali  ad
          interim. 
                4. Presso la Soprintendenza  speciale  e'  costituita
          una segreteria tecnica composta, oltre che da personale  di
          ruolo del  Ministero,  da  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata   qualificazione    professionale    ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi,  per
          un importo massimo di 50.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico, entro il limite di spesa di  1.500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023  e
          50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
          provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno  2021  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi  di
          riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e, quanto  a  1.550.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  50.000  euro  per
          ciascuno  degli   anni   dal   2024   al   2026,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  354,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208.».