Art. 11 
 
Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti  da
  sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura 
 
  1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e'
autorizzata la spesa di 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di  cui  al
primo periodo. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto
a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile  2020,  n.  27,  quanto  a  15  milioni  di   euro,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e,
quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43. 
  2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  101  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 42  (Conservazione  degli  archivi  storici  di
          organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
          conserva i suoi atti presso il  proprio  archivio  storico,
          secondo le  determinazioni  assunte  dal  Presidente  della
          Repubblica con proprio decreto, su proposta del  Segretario
          generale della Presidenza della Repubblica. Con  lo  stesso
          decreto sono stabilite le modalita' di consultazione  e  di
          accesso agli  atti  conservati  presso  l'archivio  storico
          della Presidenza della Repubblica. 
                2.  La  Camera  dei  deputati  e  il   Senato   della
          Repubblica  conservano  i  loro  atti  presso  il   proprio
          archivio storico, secondo le determinazioni dei  rispettivi
          uffici di presidenza. 
                3. La  Corte  Costituzionale  conserva  i  suoi  atti
          presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
          stabilite con regolamento adottato ai sensi  della  vigente
          normativa in materia di costituzione e funzionamento  della
          Corte medesima. 
                3-bis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   89,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  89  (Fondo  emergenze  spettacolo,  cinema   e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo, da adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
          operatori  dei  settori,  ivi  inclusi   artisti,   autori,
          interpreti   ed   esecutori,   tenendo    conto    altresi'
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
                3. All'onere  derivante  dal  comma  1,  pari  a  335
          milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
                  a)  quanto  a  70  milioni   di   euro   ai   sensi
          dell'articolo 126; 
                  b)  quanto  a   50   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
          coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera  CIPE
          si provvede a rimodulare e a ridurre di pari  importo,  per
          l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la  delibera  CIPE
          n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura  e
          turismo" di competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo; 
                  c) quanto a 10 milioni di euro  mediante  riduzione
          delle disponibilita' del Fondo unico  dello  spettacolo  di
          cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                3-bis. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   183,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
          All'articolo 89 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente "I  Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno  una
          dotazione complessiva di 245 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di cui 145 milioni di euro per la  parte  corrente  e
          100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"; 
                  b) al  comma  2,  le  parole:  "Con  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"; 
                  c) dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "3-bis.  Il  Fondo  di  cui  al   comma   1   puo'   essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 
                2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
                3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  125
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
                4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
          alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,   destinata   alle
          fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
          e' ripartita  sulla  base  della  media  delle  percentuali
          stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga  ai  criteri
          generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione   previsti
          dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  3   febbraio   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro  il  30  giugno
          2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando  conto
          in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
          sanitaria   da   COVID19,   delle   esigenze   di    tutela
          dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
                5. Per  l'anno  2020,  agli  organismi  finanziati  a
          valere sul Fondo unico per lo spettacolo  per  il  triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020. 
                6. Decorso il primo periodo di  applicazione  pari  a
          nove settimane previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge
          17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  gli
          organismi dello spettacolo dal vivo possono  utilizzare  le
          risorse loro erogate per l'anno 2020  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,
          n. 163, anche per  integrare  le  misure  di  sostegno  del
          reddito dei  propri  dipendenti,  in  misura  comunque  non
          superiore   alla    parte    fissa    della    retribuzione
          continuativamente  erogata  prevista  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale,  nel  rispetto  dell'equilibrio  del
          bilancio e, in  ogni  caso,  limitatamente  al  periodo  di
          ridotta attivita' degli enti. 
                7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per  il   turismo   puo'   adottare,   limitatamente   agli
          stanziamenti relativi all'anno 2020,  e  nel  limite  delle
          risorse individuate con il decreto di cui all'articolo  13,
          comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno  o  piu'
          decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  medesima
          legge, anche in deroga  alle  percentuali  previste  per  i
          crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
          limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma  1,  della
          medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione  del  primo
          periodo derivino nuovi  o  maggiori  oneri,  alla  relativa
          copertura si provvede nei limiti delle risorse  disponibili
          del Fondo di conto capitale di cui all'articolo  89,  comma
          1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, che  a  tal  fine  sono  trasferite  ai
          pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita'  di
          mitigazione    degli    effetti    subiti    dal    settore
          cinematografico  possono   essere   finalizzati   anche   i
          contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo  III
          della legge 14 novembre 2016,  n.  220,  nonche',  mediante
          apposito riparto del Fondo di  cui  all'articolo  13  della
          citata  legge  n.  220  del  2016,  la  dotazione  prevista
          dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
          limitatamente all'anno 2020. 
                8. Il  titolo  di  capitale  italiana  della  cultura
          conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e'  riferito
          anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa  al
          conferimento  del  titolo  di  «Capitale   italiana   della
          cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, si intende  riferita  all'anno
          2022. 
                8-bis.  Per  l'anno  2023,  il  titolo  di  "Capitale
          italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
          quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  3-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al  fine  di
          promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
          sovraprovinciale   maggiormente   colpita    dall'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19.  A  tal  fine,  le  citta'  di
          Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  entro  il  31
          gennaio  2022,   un   progetto   unitario   di   iniziative
          finalizzato a  incrementare  la  fruizione  del  patrimonio
          culturale materiale e immateriale. 
                8-ter. All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,
          della legge 13 febbraio  2020,  n.  15,  sono  premesse  le
          seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,". 
                9. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
          29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole:  "di  distribuzione"
          sono aggiunte le seguenti: ",  dei  complessi  strumentali,
          delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e  degli
          spettacoli viaggianti". 
                10. Al fine di sostenere la ripresa  delle  attivita'
          culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo realizza una piattaforma digitale  per  la
          fruizione del patrimonio culturale e di  spettacoli,  anche
          mediante  la  partecipazione  dell'Istituto  nazionale   di
          promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri  soggetti
          pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
          14 novembre 2016, n. 220,  per  disciplinare  l'accesso  ai
          benefici previsti  dalla  medesima  legge,  possono  essere
          stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che  gli
          operatori beneficiari dei relativi  finanziamenti  pubblici
          forniscano  o  producano  contenuti  per   la   piattaforma
          medesima. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
                10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
          istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
          febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
          per l' anno 2020. 
                11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del medesimo decreto" sono  sostituite
          delle  seguenti:  "e  comunque  in  ragione  degli  effetti
          derivanti dall'emergenza da  Covid-19,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
          settembre 2020"; 
                  b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente  "2.  I
          soggetti acquirenti presentano, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  o  dalla
          diversa  data   della   comunicazione   dell'impossibilita'
          sopravvenuta  della  prestazione,   apposita   istanza   di
          rimborso al soggetto organizzatore dell'evento,  anche  per
          il  tramite  dei  canali   di   vendita   da   quest'ultimo
          utilizzati,  allegando  il  relativo  titolo  di  acquisto.
          L'organizzatore dell'evento provvede  al  rimborso  o  alla
          emissione di un voucher  di  importo  pari  al  prezzo  del
          titolo  di  acquisto,   da   utilizzare   entro   18   mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versati"; 
                  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione"; 
                  c) il comma 3 e' abrogato. 
                11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
          si applicano anche ai voucher  gia'  emessi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                11-ter. All'articolo 1, comma  357,  della  legge  27
          dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:  "160  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "190 milioni". 
                11-quater. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo per il  sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo dal vivo, con una dotazione  di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
          produzione e distribuzione di  spettacoli  di  musica,  ivi
          compresi  gli  enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
          associativa, costituiti formalmente entro  il  28  febbraio
          2020 e che non siano gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
          vivo messe in scena a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai  mancati
          incassi  della  vendita   di   biglietti   e   alle   spese
          organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della
          capienza  degli  spazi,   nonche'   dall'attuazione   delle
          prescrizioni e delle misure di tutela della salute  imposte
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Le  risorse  di
          cui al  presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a  10
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
                12. All'onere derivante dai commi 1,  2,  3,  9,  10,
          10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a 0,54 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  1,04
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
          l'anno 2023 e a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.».