Art. 13 
 
       Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica 
                       delle scuole paritarie 
 
  1. Per fronteggiare le maggiori  esigenze  connesse  al  fabbisogno
energetico   degli    istituti    scolastici    paritari    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo  2000,  n.  62  e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  10
          marzo  2000,  n.  62(Norme  per  la  parita'  scolastica  e
          disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione): 
                
                «Art. 1. - 1. Il  sistema  nazionale  di  istruzione,
          fermo restando quanto previsto  dall'articolo  33,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  e'  costituito  dalle  scuole
          statali e dalle  scuole  paritarie  private  e  degli  enti
          locali. La Repubblica individua come obiettivo  prioritario
          l'espansione  dell'offerta  formativa  e   la   conseguente
          generalizzazione della domanda di istruzione  dall'infanzia
          lungo tutto l'arco della vita. 
                2. Si  definiscono  scuole  paritarie,  a  tutti  gli
          effetti  degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per
          quanto  riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di
          studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
                3. Alle scuole paritarie private e' assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
                4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
                  a) un progetto educativo in armonia con i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
                  b)  la   disponibilita'   di   locali,   arredi   e
          attrezzature  didattiche  propri  del  tipo  di  scuola   e
          conformi alle norme vigenti; 
                  c) l'istituzione e il  funzionamento  degli  organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
                  d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli  studenti
          i cui genitori ne facciano richiesta, purche'  in  possesso
          di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla  classe
          che essi intendono frequentare; 
                  e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
                  f) l'organica costituzione di corsi  completi:  non
          puo' essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole  classi,
          tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi  completi,
          ad iniziare dalla prima classe; 
                  g)  personale  docente  fornito   del   titolo   di
          abilitazione; 
                  h) contratti individuali di  lavoro  per  personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
                4-bis. Ai fini di cui al comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti. 
                6. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
                7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297.
          [Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il Ministro della pubblica  istruzione  presenta  al
          Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
          un  proprio  decreto,  previo   parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
          delle  citate  disposizioni  del   predetto   testo   unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          anche al fine di ricondurre tutte  le  scuole  non  statali
          nelle due tipologie delle scuole paritarie e  delle  scuole
          non paritarie]. 
                8. Alle scuole paritarie, senza fini  di  lucro,  che
          abbiano i requisiti di  cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 
                9. Al fine  di  rendere  effettivo  il  diritto  allo
          studio e all'istruzione a tutti  gli  alunni  delle  scuole
          statali   e   paritarie    nell'adempimento    dell'obbligo
          scolastico  e  nella  successiva  frequenza  della   scuola
          secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario  di
          finanziamento alle regioni  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano da utilizzare a  sostegno  della  spesa
          sostenuta e documentata  dalle  famiglie  per  l'istruzione
          mediante l'assegnazione di borse di studio di pari  importo
          eventualmente  differenziate  per   ordine   e   grado   di
          istruzione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, emanato su proposta del Ministro  della  pubblica
          istruzione entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          la ripartizione di tali somme tra le regioni e le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione  dei
          beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali  delle
          famiglie da determinare ai  sensi  dell'articolo  27  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
          fruizione dei  benefici  e  per  la  indicazione  del  loro
          utilizzo. 
                10. I soggetti aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
                11. Tali interventi sono realizzati  prioritariamente
          a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
                12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
                13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
          a quello in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
                14. E' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
                15.  All'onere  complessivo  di  lire  347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
                16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
                17. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».