Art. 15 
 
     Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato 
 
  1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza  prestate  dagli
istituti di patronato  e  fronteggiare  le  ripercussioni  economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge  30  marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a  100  euro
per  ciascuna  sede  centrale,  regionale,  provinciale   e   zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  a
parziale compensazione dei costi sostenuti  per  il  pagamento  delle
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Il contributo e' riconosciuto previa  presentazione  di  istanza
contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede  il  contributo
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  presentarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 30 marzo 2001, n. 152(Nuova  disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.