Art. 16 
 
               Procedure di prevenzione degli incendi 
 
  1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione degli incendi,  nel
caso in cui,  a  seguito  dell'installazione  di  tali  tipologie  di
impianti, sia necessaria la valutazione del progetto  antincendio,  i
termini  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, sono ridotti,  fino  al  31  dicembre  2024,  da
sessanta a trenta giorni  dalla  presentazione  della  documentazione
completa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,   n.   151
          (Regolamento recante semplificazione della  disciplina  dei
          procedimenti relativi alla  prevenzione  degli  incendi,  a
          norma dell'articolo 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122): 
                «Art. 3 (Valutazione dei progetti). - 1. Gli enti  ed
          i privati responsabili delle attivita' di cui  all'Allegato
          I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con  apposita
          istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi  impianti
          o  costruzioni  nonche'  dei  progetti  di   modifiche   da
          apportare a quelli esistenti, che  comportino  un  aggravio
          delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 
                2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati  dalla
          documentazione prevista dal  decreto  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 2. 
                3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta
          giorni  puo'  richiedere  documentazione  integrativa.   Il
          Comando si pronuncia sulla conformita'  degli  stessi  alla
          normativa ed ai  criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi
          entro sessanta giorni dalla  data  di  presentazione  della
          documentazione completa.».