Art. 18 
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con  rapporto
di  lavoro  domestico,  aventi  una  retribuzione  imponibile   nella
competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538
euro, e che non siano titolari dei trattamenti  di  cui  all'articolo
19, e' riconosciuta per  il  tramite  dei  datori  di  lavoro,  nella
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022,  una
somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a  150  euro.
Tale  indennita'  e'   riconosciuta   in   via   automatica,   previa
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e  16.  Limitatamente  ai  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi  di  pagamento
delle  retribuzioni  del  personale   siano   gestiti   dal   sistema
informatico del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
beneficiari  dell'indennita'  sono  individuati   mediante   apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. Per i dipendenti di cui  al  terzo  periodo  non  sussiste
l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche nei casi in
cui il lavoratore  sia  interessato  da  eventi  che  diano  luogo  a
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale   da    parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 
  3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro. 
  4.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali. 
  5. Nel mese di novembre  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite dall'INPS. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  4,  valutati  in  1.005
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art. 11 (Interventi  per  la  razionalizzazione  dei
          processi di approvvigionamento  di  beni  e  servizi  della
          Pubblica Amministrazione). - 1. Ai fini  del  perseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica,  anche  attraverso  la
          razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  nel  contesto  del  sistema   a   rete   di   cui
          all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sono individuate  misure  dirette  ad  incrementare  i
          processi di  centralizzazione  degli  acquisti  riguardanti
          beni e servizi. A tale fine il  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze   -   nell'ambito    del    Programma    di
          razionalizzazione degli  acquisti  -  a  decorrere  dal  30
          settembre 2011 avvia un piano volto  all'ampliamento  della
          quota di spesa per gli acquisti di beni e  servizi  gestita
          attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
          sito  www.acquistinretepa.it  con  cadenza  trimestrale  le
          merceologie per le quali viene attuato il piano. 
                2. Per la realizzazione delle  finalita'  di  cui  al
          comma  1  e  ai  fini  dell'aumento  della  percentuale  di
          acquisti  effettuati  in  via  telematica,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di  Consip
          S.p.A., mette a disposizione nel  contesto  del  sistema  a
          rete il proprio  sistema  informatico  di  negoziazione  in
          riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82, secondo quanto definito  con  apposito  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'
          richiedere  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'utilizzo  del  sistema  informatico  di  negoziazione  in
          modalita' ASP (Application Service Provider).  Con  decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  previste
          le relative modalita' e  tempi  di  attuazione,  nonche'  i
          meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo,  e
          degli eventuali servizi correlati, del sistema  informatico
          di negoziazione, anche attraverso  forme  di  remunerazione
          sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
          realizzate. 
                4. Per le merceologie di cui al comma 1,  nell'ambito
          del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
          servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
          S.p.A.   predispone   e   mette   a   disposizione    delle
          amministrazioni  pubbliche  strumenti  di   supporto   alla
          razionalizzazione dei  processi  di  approvvigionamento  di
          beni e servizi. A tale fine, Consip: 
                  a) elabora  appositi  indicatori  e  parametri  per
          supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
          dell'efficienza  dei  processi  di  approvvigionamento  con
          riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
          e dei principi in tema di razionalizzazione e  aggregazione
          degli acquisti di  beni  e  servizi,  alla  percentuale  di
          acquisti effettuati in via telematica,  alla  durata  media
          dei processi di acquisto; 
                  b) realizza strumenti di supporto per le  attivita'
          di programmazione, controllo e  monitoraggio  svolte  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                  c) realizza strumenti di supporto allo  svolgimento
          delle  attivita'  di  controllo  da  parte   dei   soggetti
          competenti sulla base della normativa vigente. 
                5. Dalle attivita' di cui ai  commi  da  1  a  4  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                6.  Ove  non  si  ricorra  alle  convenzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, gli atti e i contratti posti in essere  in  violazione
          delle disposizioni sui  parametri  contenute  nell'articolo
          26, comma 3, della legge 23  dicembre  1999,  n.  488  sono
          nulli e costituiscono illecito disciplinare  e  determinano
          responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
          del presente comma le procedure di approvvigionamento  gia'
          attivate alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento. 
                7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7,  comma  8,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  rese
          disponibili,  anche  attraverso   accesso   al   casellario
          informatico di  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e
          forniture, agli organi di  controllo  per  la  verifica  di
          quanto disposto  al  precedente  comma,  nell'ambito  delle
          attivita' di controllo previste dalla normativa vigente. 
                8. Con riferimento agli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
          e 3 e  restano  ferme  le  disposizioni  di  governance  di
          settore in materia di verifica  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
          1°(gradi)   luglio   2009,   n.   78,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ai  fini
          dell'applicazione  del  sistema  premiale  e  sanzionatorio
          previsto dalla legislazione vigente. 
                9. Al fine di razionalizzare i servizi  di  pagamento
          delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo  2,  comma
          197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   nonche'
          determinare   conseguenti    risparmi    di    spesa,    le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  dal  1°(gradi)  ottobre
          2012, stipulano convenzioni con il Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze   -   Dipartimento   dell'amministrazione
          generale, del personale e dei servizi per la fruizione  dei
          servizi di cui  al  presente  comma,  ovvero  utilizzano  i
          parametri di qualita' e di prezzo previsti nel  decreto  di
          cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione
          dei  medesimi  servizi  sul  mercato  di  riferimento.   La
          comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione
          dei  servizi,  diretti  e  indiretti,  interni  ed  esterni
          sostenuti    dalle    pubbliche     amministrazioni.     Le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296   sono   tenute
          all'utilizzo dei servizi previsti nel  decreto  di  cui  al
          quinto periodo del presente comma, senza il  pagamento  del
          contributo ivi previsto. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui al comma 6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura  non  regolamentare  viene  fissato
          l'elenco dei  servizi  connessi  ai  pagamenti  di  cui  al
          periodo precedente ed il relativo contributo da versare  su
          apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,  per
          essere riassegnato ai pertinenti capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Restano escluse dal contributo le  Amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. 
                9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
          pagamento degli stipendi di  cui  al  decreto  previsto  al
          comma 9, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   rinegoziati,    con    un
          abbattimento del costo del servizio non  inferiore  del  15
          per cento. 
                9-ter.   Il   commissario   straordinario   per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, recante  disposizioni  urgenti  per  la
          razionalizzazione  della  spesa  pubblica,   individua   le
          regioni  assoggettate  al   piano   di   rientro   previsto
          all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie  regionali,
          sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
          di cui al decreto  previsto  al  comma  9.  Il  commissario
          definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 
                9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di  cui
          all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, ovvero a quelle  previste  al  comma  9  del  presente
          articolo, gli  atti  e  i  contratti  posti  in  essere  in
          violazione delle disposizioni sui  parametri  di  prezzo  e
          qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale. 
                10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,
          commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          fermi  restando  i  compiti  attribuiti  a  Consip   S.p.A.
          dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
          convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio  2010,
          n. 24,  con  decreto  del  Ministero  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          relativamente alle voci di spesa  aventi  maggiore  impatto
          sul bilancio del Ministero della giustizia ed al  fine  del
          contenimento  della  spesa   medesima,   sono   individuati
          periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
          delle  competenze   istituzionali   del   Ministero   della
          giustizia,  per  l'acquisizione  dei  quali  il   Ministero
          medesimo  si  avvale  di  Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di
          centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il  decreto
          di cui al  presente  comma  definisce  altresi'  i  termini
          principali  della  convenzione  tra  il   Ministero   della
          giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
          della insussistenza di effetti finanziari  negativi,  anche
          indiretti, sui saldi di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
          remunerazione   sugli   acquisti   da   porre   a    carico
          dell'aggiudicatario  delle  procedure  di  gara  svolte  da
          Consip S.p.A. 
                11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, il comma 453 e' sostituito  dal  seguente:  "453.  Con
          successivo decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  essere  previsti,  previa  verifica  della
          insussistenza  di  effetti   finanziari   negativi,   anche
          indiretti, sui saldi di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
          remunerazione  sugli   acquisti   da   imporre   a   carico
          dell'aggiudicatario delle convenzioni di  cui  all'articolo
          26,  comma  1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
          dell'aggiudicatario di gare su  delega  bandite  da  Consip
          S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dell'aggiudicatario  degli
          appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.
          anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244". 
                12. La relazione di cui  all'articolo  26,  comma  4,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  illustra  inoltre  i
          risultati, in termini di  riduzione  di  spesa,  conseguiti
          attraverso l'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo  per   ciascuna   categoria   merceologica.   Tale
          relazione e' inviata entro il mese  di  giugno  di  ciascun
          anno  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   24   novembre   2003,    n.
          326(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
                «Art.   44    (Disposizioni    varie    in    materia
          previdenziale). - 1. L'articolo 9, comma 6, della legge  11
          marzo  1988,  n.   67,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, si interpreta nel senso che  le  agevolazioni
          di cui al comma 5  del  medesimo  articolo  9,  cosi'  come
          sostituito dall'articolo 11 della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al  comma
          1, dell'articolo 14 della legge 1°(gradi)  marzo  1986,  n.
          64, e successive modificazioni, e al comma 6  dell'articolo
          1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.  536,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  48,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
                2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio  2004,  ai  fini
          della tutela previdenziale, i  produttori  di  3°(gradi)  e
          4°(gradi) gruppo di cui agli articoli 5 e 6  del  contratto
          collettivo per la disciplina  dei  rapporti  fra  agenti  e
          produttori  di  assicurazione  del  25  maggio  1939   sono
          iscritti all'assicurazione obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti  degli  esercenti  attivita'
          commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non  trova
          applicazione il livello minimo imponibile previsto ai  fini
          del versamento dei contributi  previdenziali  dall'articolo
          1, comma 3, della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  e  si
          applica,  indipendentemente  dall'anzianita'   contributiva
          posseduta,  il  sistema  di  calcolo  contributivo  di  cui
          all'articolo 1 della legge  8  agosto  1995,  n.  335.  Gli
          stessi possono chiedere,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  di  regolarizzare,
          al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi  relativi
          a periodi durante i quali  abbiano  svolto  l'attivita'  di
          produttori di terzo e quarto  gruppo,  risultanti  da  atti
          aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
          1°(gradi) gennaio 2004. L'importo dei  predetti  contributi
          e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso
          ufficiale  di  riferimento.  Il   pagamento   puo'   essere
          effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
          non superiori a trentasei,  con  l'applicazione  del  tasso
          ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  due  punti.   I
          contributi comunque versati da tali soggetti alla  gestione
          commercianti rimangono acquisiti alla  gestione  stessa.  A
          decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004 i  soggetti  esercenti
          attivita' di lavoro autonomo occasionale e  gli  incaricati
          alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
          legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  sono  iscritti  alla
          gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito  annuo
          derivante da dette attivita' sia superiore ad  euro  5.000.
          Per il versamento del  contributo  da  parte  dei  soggetti
          esercenti  attivita'  di  lavoro  autonomo  occasionale  si
          applicano  le  modalita'  ed  i  termini  previsti  per   i
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  iscritti   alla
          predetta gestione separata. 
              3. All'articolo 14 del decreto-legge 31  dicembre  1996
          n. 669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1997, n.  30,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, il secondo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "Prima di tale  termine  il  creditore  non  puo'
          procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica  di  atto
          di precetto"; 
                b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:  "1-bis
          Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli  atti
          di precetto nonche' gli atti di  pignoramento  e  sequestro
          devono essere notificati  a  pena  di  nullita'  presso  la
          struttura  territoriale  dell'Ente   pubblico   nella   cui
          circoscrizione risiedono i soggetti privati  interessati  e
          contenere i dati  anagrafici  dell'interessato,  il  codice
          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
          all'articolo 543 del codice di  procedura  civile  promosso
          nei confronti  di  Enti  ed  Istituti  esercenti  forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati  su  base
          territoriale   deve   essere   instaurato,   a   pena    di
          improcedibilita'   rilevabile   d'ufficio,   esclusivamente
          innanzi al giudice dell'esecuzione  della  sede  principale
          del Tribunale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio
          giudiziario che ha emesso il  provvedimento  in  forza  del
          quale la procedura esecutiva e' promossa.  Il  pignoramento
          perde efficacia quando dal suo compimento e'  trascorso  un
          anno  senza  che   sia   stata   disposta   l'assegnazione.
          L'ordinanza che dispone  ai  sensi  dell'articolo  553  del
          codice di procedura civile l'assegnazione  dei  crediti  in
          pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro
          il termine di un anno dalla data in cui  e'  stata  emessa,
          non provvede all'esazione delle somme assegnate". 
                4. L'azione giudiziaria relativa al  pagamento  degli
          accessori  del  credito  in  materia   di   previdenza   ed
          assistenza   obbligatorie,   di   cui   al   primo    comma
          dell'articolo 442 del  codice  di  procedura  civile,  puo'
          essere proposta solo dopo che siano decorsi 120  giorni  da
          quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla
          sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, contenente  i  dati  anagrafici,
          residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
          necessari per l'identificazione del credito. 
                5. Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e
          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e
          societa' che stipulano  contratti  di  somministrazione  di
          energia elettrica o di  forniture  di  servizi  telefonici,
          nonche' le  societa'  ad  esse  collegate,  sono  tenute  a
          rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme  di
          previdenza e assistenza obbligatorie i dati  relativi  alle
          utenze contenuti nei rispettivi archivi.  Le  modalita'  di
          fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
          sono definite con apposite convenzioni da stipularsi  entro
          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
          soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
          Enti  previdenziali  in  possesso  dei  dati  personali   e
          identificativi  acquisiti  per   effetto   delle   predette
          convenzioni, in qualita' di titolari  del  trattamento,  ne
          sono responsabili ai sensi  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                6. 
                7. A  decorrere  dal  30  aprile  2004,  la  denuncia
          aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  11
          agosto  1993,  n.  375,  e  successive  modificazioni,   e'
          presentata  su  apposito  modello  predisposto   dall'INPS.
          Qualora, a seguito della stima tecnica di cui  all'articolo
          8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
          sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
          della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce  la  stessa
          prestazione ai fini della tutela previdenziale. 
                8. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2006 le  domande
          di iscrizione e annotazione nel registro  delle  imprese  e
          nel REA presentate alle  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane,  nonche'
          da  quelle   esercenti   attivita'   commerciali   di   cui
          all'articolo 1,  commi  202  e  seguenti,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  hanno  effetto,  sussistendo   i
          presupposti di legge, anche ai  fini  dell'iscrizione  agli
          enti previdenziali e  del  pagamento  dei  contributi  agli
          stessi dovuti. 
                8-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica
          in uso con gli elementi  indispensabili  per  l'attivazione
          automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
          le indicazioni da essi fornite.  Le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura,  attraverso  il  loro
          sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
          risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
          e le variazioni relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo
          contributivo, secondo modalita' di  trasmissione  dei  dati
          concordate dalle parti.  Entro  trenta  giorni  dalla  data
          della trasmissione, gli enti previdenziali notificano  agli
          interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
          dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
          cancellazioni e le  variazioni  intervenute.  Entro  il  30
          giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
          sono rese disponibili per il tramite  della  infrastruttura
          tecnologica del portale www.impresa.gov.it. 
                8-ter. A  decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  2006  i
          soggetti  interessati  dalle  disposizioni   del   presente
          articolo, comunque obbligati al pagamento  dei  contributi,
          sono  esonerati   dall'obbligo   di   presentare   apposita
          richiesta di  iscrizione  agli  enti  previdenziali.  Entro
          l'anno 2007  gli  enti  previdenziali  allineano  i  propri
          archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in
          riferimento alle domande  di  iscrizione,  cancellazione  e
          variazione  prodotte  anteriormente  al  1°(gradi)  gennaio
          2006. 
                8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis  e
          8-ter non comportano oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
                9.  A  partire  dalle  retribuzioni  corrisposte  con
          riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti  d'imposta
          tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
          4, commi 6-ter  e  6-quater,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
          via telematica, direttamente o tramite  gli  incaricati  di
          cui all'articolo 3,  commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  luglio  1998,  n.   322,
          all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  (INPS)  i
          dati  retributivi  e  le  informazioni  necessarie  per  il
          calcolo  dei  contributi,   per   l'implementazione   delle
          posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
          prestazioni, entro l'ultimo giorno del  mese  successivo  a
          quello di riferimento. Tale disposizione si  applica  anche
          nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza  per  i
          Dipendenti  dell'Amministrazione  Pubblica   (INPDAP)   con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui  all'articolo  4,  commi  6-ter   e
          6-quater, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni, il cui personale  e'  iscritto  al  medesimo
          Istituto. Entro il 30 giugno 2004  gli  enti  previdenziali
          provvederanno  ad  emanare   le   istruzioni   tecniche   e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi ed attiveranno  una  sperimentazione  operativa
          con  un  campione  significativo   di   aziende,   enti   o
          amministrazioni,  distinto  per  settori  di  attivita'   o
          comparti, che dovra'  concludersi  entro  il  30  settembre
          2004. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2004,  al  fine  di
          garantire il monitoraggio dei  flussi  finanziari  relativi
          alle  prestazioni  sociali  erogate,  i  datori  di  lavoro
          soggetti alla disciplina prevista dal decreto  ministeriale
          5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67
          del  13  marzo  1969,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via  telematica
          le  dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo   le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 
                9-bis. Il comma 7 dell'articolo  41  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: 
                  "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          licenziati da enti  non  commerciali  operanti  nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
          organico  superiore  alle  2.000  unita'  lavorative,   nel
          settore della sanita' privata ed  in  situazione  di  crisi
          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e
          ristrutturazione  aziendale,  nel  limite  massimo  di  350
          unita'.  Il  trattamento   economico,   comprensivo   della
          contribuzione figurativa e, ove  spettanti,  degli  assegni
          per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura  pari  al
          massimo dell'indennita' di mobilita' prevista  dalle  leggi
          vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
          presente  comma  si  applicano,  ai  fini  del  trattamento
          pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della
          legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  relativa  tabella  A,
          nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
          lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
                9-ter. Al comma 8 dell'articolo  41  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  sono  soppresse  le  parole:  "di
          6.667.000 euro per  l'anno  2003".  Al  medesimo  comma  le
          parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di  3.800.000
          euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "di
          6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 
                9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui  all'articolo
          1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio  1993,
          n. 236, sono incrementate nella misura  di  2.600.000  euro
          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
          2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006  e  2007  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dell'anno 2005 dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  2003-2005,   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale di base di  conto  capitale  "Fondo  speciale"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2003,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          dicastero. 
                9-quinquies. I soggetti di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
          modificazioni, che  non  hanno  presentato  la  domanda  di
          accredito della  contribuzione  figurativa  per  i  periodi
          anteriori al 1°(gradi) gennaio 2003, secondo  le  modalita'
          previste  dal  medesimo  articolo  3  del  citato   decreto
          legislativo, possono esercitare tale facolta' entro  il  31
          marzo 2005.».