Art. 23 
 
         Misure in materia di fornitura di energia elettrica 
                per la ricarica dei veicoli elettrici 
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta
l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato
gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza  di  autorizzazione  nel  proprio
sito internet istituzionale e nella Piattaforma  unica  nazionale  di
cui all'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  16  dicembre
2016, n. 257, dal momento della sua  operativita'.  Decorsi  quindici
giorni dalla data  di  pubblicazione,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano
presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu'  soggetti
non sia possibile ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli
spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata
dal  comune,  l'ottenimento  della  medesima  autorizzazione  avviene
all'esito di una procedura valutativa  trasparente  che  assicuri  il
rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e  non
discriminazione tra gli operatori.»; 
    b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   57   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure
          urgenti per la semplificazione e  l'innovazione  digitale),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  57  (Semplificazione  delle   norme   per   la
          realizzazione di punti e stazioni di  ricarica  di  veicoli
          elettrici).  -  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per
          infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si  intende
          quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter),  del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
                2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
          veicoli elettrici puo' avvenire: 
                  a)  all'interno  di  aree  e  edifici  pubblici   e
          privati,  ivi  compresi  quelli  di  edilizia  residenziale
          pubblica; 
                  b) su strade private non aperte all'uso pubblico; 
                  c) lungo  le  strade  pubbliche  e  private  aperte
          all'uso pubblico; 
                  d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
          servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 
                2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
          la ricarica del veicolo elettrico, in analogia  con  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          per la ricarica pubblica, e' da considerare un  servizio  e
          non una fornitura di energia elettrica. 
                3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica  e'
          effettuata secondo le modalita' di  cui  al  comma  14-bis,
          fermo restando  il  rispetto  della  normativa  vigente  in
          materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  in  relazione  al
          dimensionamento degli stalli di sosta ed  alla  segnaletica
          orizzontale e verticale. Resta  fermo,  in  ogni  caso,  il
          rispetto delle norme per la  realizzazione  degli  impianti
          elettrici,  con  particolare  riferimento  all'obbligo   di
          dichiarazione di conformita' e di progetto  elettrico,  ove
          necessario, in base alle leggi vigenti. 
                4. Le infrastrutture di ricarica di cui al  comma  2,
          lettere  c)  e  d),   sono   accessibili,   in   modo   non
          discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
          per la sosta di veicoli elettrici in fase  di  ricarica  al
          fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli  punti
          di ricarica. 
                5.  All'articolo  158,  comma  1,  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente: 
                  "h-bis) negli spazi riservati alla fermata  e  alla
          sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito  di
          completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
          di  ricarica  mirate  a  disincentivare   l'impegno   della
          stazione oltre un periodo massimo  di  un'ora  dal  termine
          della   ricarica.   Tale   limite   temporale   non   trova
          applicazione dalle ore 23 alle  ore  7,  ad  eccezione  dei
          punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  16  dicembre
          2016, n. 257". 
                6. I soggetti che acquistano o posseggono un  veicolo
          elettrico, anche tramite meccanismi  di  noleggio  a  lungo
          termine, possono inserirne i dati sulla  Piattaforma  Unica
          Nazionale  di  cui  all'articolo   4,   comma   7-bis   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  ai  fini
          della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo
          alla zona e all'indirizzo  di  residenza  e  di  parcheggio
          abituale e all'eventuale disponibilita', in tali ambiti, di
          punti ricarica su suolo privato. 
                7. Con propri provvedimenti, adottati in  conformita'
          ai  rispettivi  ordinamenti,  i  comuni   disciplinano   la
          programmazione dell'installazione,  della  realizzazione  e
          della gestione delle infrastrutture di ricarica a  pubblico
          accesso, tenendo conto delle richieste di cui al  comma  6.
          In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni,  possono
          prevedere, ove tecnicamente possibile,  l'installazione  di
          almeno un punto di  ricarica  ogni  sei  veicoli  elettrici
          immatricolati in relazione ai quali non risultino  presenti
          punti di ricarica disponibili nella zona  indicata  con  la
          comunicazione di cui al comma  6  e  nel  caso  in  cui  il
          proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso  a
          punti di ricarica  in  ambito  privato.  Per  le  finalita'
          programmatorie di cui al primo periodo, i  comuni  accedono
          alle  informazioni   presenti   sulla   Piattaforma   unica
          nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera c). 
                8. Per le finalita' di  cui  al  comma  7,  i  comuni
          possono  consentire,  anche  a  titolo  non   oneroso,   la
          realizzazione e gestione di infrastrutture  di  ricarica  a
          soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
          suddivisione in  lotti,  da  assegnare  mediante  procedure
          competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
          che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere
          al  comune  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   3-bis
          l'autorizzazione  per  la   realizzazione   e   l'eventuale
          gestione delle infrastrutture di ricarica, anche  solo  per
          una strada o un'area o un insieme di esse. Nel caso in  cui
          l'infrastruttura  di  ricarica,  per   cui   e'   richiesta
          l'autorizzazione, insista sul suolo  pubblico  o  su  suolo
          privato gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il
          comune  pubblica  l'avvenuto  ricevimento  dell'istanza  di
          autorizzazione nel proprio sito  internet  istituzionale  e
          nella Piattaforma unica nazionale di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni
          dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione  puo'  essere
          rilasciata al  soggetto  istante.  Nel  caso  in  cui  piu'
          soggetti  abbiano  presentato   istanza   e   il   rilascio
          dell'autorizzazione  a  piu'  soggetti  non  sia  possibile
          ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli   spazi
          pubblici destinati  alla  ricarica  dei  veicoli  elettrici
          adottata   dal   comune,   l'ottenimento   della   medesima
          autorizzazione   avviene   all'esito   di   una   procedura
          valutativa  trasparente  che  assicuri  il   rispetto   dei
          principi di imparzialita', parita'  di  trattamento  e  non
          discriminazione tra gli operatori. 
                9.  I  comuni  possono  prevedere  la   riduzione   o
          l'esenzione del canone di cui all'articolo  1,  comma  816,
          della legge  27  dicembre  2019  n.  160  per  i  punti  di
          ricarica, nel caso in cui gli stessi  eroghino  energia  di
          provenienza certificata da  energia  rinnovabile.  In  ogni
          caso, il canone di cui all'articolo  1,  comma  816,  della
          legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere  calcolato  sullo
          spazio occupato  dalle  infrastrutture  di  ricarica  senza
          considerare gli  stalli  di  sosta  degli  autoveicoli  che
          rimarranno nella disponibilita' del pubblico. 
                10.  In  caso  di  applicazione  della  riduzione   o
          dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
          non siano  verificate  le  condizioni  previste,  i  comuni
          possono richiedere il pagamento, per l'intero  periodo  per
          cui  e'  stata  concessa  l'agevolazione,  del  canone   di
          occupazione  di  suolo   pubblico   e   della   tassa   per
          l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,  applicando  una
          maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30  per  cento
          dell'importo. 
                11. Per le  infrastrutture  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi  2  e
          2-bis dell'articolo 95 del  decreto  legislativo  1°(gradi)
          agosto 2003, n. 259, e'  sostituito  da  una  dichiarazione
          sottoscritta  dai  soggetti  interessati,   da   comunicare
          all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
          cui risulti l'assenza o la  presenza  di  interferenze  con
          linee di telecomunicazione e il rispetto  delle  norme  che
          regolano la materia della trasmissione e  distribuzione  di
          energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati  non
          sono  tenuti  alla  stipula  degli  atti  di  sottomissione
          previsti dalla normativa vigente. 
                12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  definisce  misure
          tariffarie  riferite  esclusivamente  alle   componenti   a
          copertura dei costi di  rete  e  degli  oneri  generali  di
          sistema,  applicabili  a  punti  di  prelievo  di   energia
          elettrica che alimentano  infrastrutture  di  ricarica  dei
          veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto
          conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonche' al  fine
          di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad  energia
          elettrica assicurando lo sviluppo razionale  ed  efficiente
          delle reti  elettriche  e  definendo,  ove  necessario,  le
          modalita' di misura dell'energia elettrica  destinata  alla
          ricarica. 
                12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al  comma
          12 includano interventi che  comportano  uno  sconto  sulle
          componenti tariffarie da applicare a copertura degli  oneri
          generali di sistema applicabili all'energia destinata  alla
          ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili
          con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di  stato
          e hanno natura  transitoria  per  il  periodo  strettamente
          necessario alla diffusione dei veicoli elettrici,  definito
          con decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica,
          sentita l'ARERA; con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          valutate le eventuali modalita' di  copertura  in  caso  di
          ammanco di gettito di oneri generali. 
                12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
          accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9  del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che  scelgono
          di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del
          presente articolo sono tenuti  a  trasferire  il  beneficio
          agli utilizzatori finali del servizio  di  ricarica,  anche
          nei casi in cui cio' non sia gia'  previsto  da  condizioni
          fissate dall'ente locale competente. 
                13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il
          rinnovo di quelle  esistenti,  prevedono  che  le  aree  di
          servizio di cui all'articolo 61 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  vengano  dotate
          delle  colonnine  di  ricarica  per  i  veicoli  elettrici.
          Conseguentemente,  sono  aggiornati  il   Piano   nazionale
          infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
          energia  elettrica,  di  cui  all'articolo  17-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  e  il
          Piano  di   ristrutturazione   delle   aree   di   servizio
          autostradali. 
                13-bis.  All'articolo  17-terdecies,  comma  1,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
          seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione  di
          motori elettrici,". 
                14. All'articolo  23  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
          conseguenza  di  quanto   disposto   dal   primo   periodo,
          l'installazione  delle  infrastrutture  di   ricarica   dei
          veicoli elettrici ad accesso pubblico non  e'  soggetta  al
          rilascio  del  permesso  di  costruire  ed  e'  considerata
          attivita' di edilizia libera. 
                14-bis.   Ai   fini   della    semplificazione    dei
          procedimenti,  il  soggetto  che  effettua  l'installazione
          delle  infrastrutture  per  il  servizio  di  ricarica  dei
          veicoli  elettrici  su  suolo  pubblico  presenta  all'ente
          proprietario della strada l'istanza per  l'occupazione  del
          suolo pubblico e la  realizzazione  dell'infrastruttura  di
          ricarica e per le relative opere di connessione  alla  rete
          di  distribuzione  concordate  con  il  concessionario  del
          servizio   di    distribuzione    dell'energia    elettrica
          competente.  Le  procedure  sono  soggette  all'obbligo  di
          richiesta   semplificata   e   l'ente   che   effettua   la
          valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge
          7 agosto 1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un
          provvedimento  di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
          ricarica, che ha una durata minima  di  dieci  anni,  e  un
          provvedimento di durata illimitata,  intestato  al  gestore
          della rete, per le relative opere di connessione. 
                15. Il decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti 3  agosto  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del  13  dicembre  2017,  cessa  di  avere
          efficacia. 
                16. Con regolamento da emanarsi entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono   adottate   le   disposizioni
          integrative e modificative del decreto del Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  in  coerenza  con  le
          disposizioni del presente articolo. 
                17.  Dall'attuazione  del   presente   articolo   non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche    interessate
          provvedono alle attivita' previste con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.».