Art. 26 
 
            Misure per la riforma degli istituti tecnici 
 
  1. Al fine  di  poter  adeguare  costantemente  i  curricoli  degli
istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze  del  settore
produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza,  orientandoli  anche  verso  le   innovazioni
introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di  piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu'  regolamenti,  da  adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla revisione  dell'assetto  ordinamentale  dei
percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio  del
Paese consolidando il  legame  tra  crescita  economica  e  giustizia
sociale. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel  rispetto  dei
principi   del   potenziamento   dell'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche   e   della   maggiore   flessibilita'   nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a: 
      1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche
e  scientifiche,  la  connessione  al  tessuto   socioeconomico   del
territorio  di   riferimento,   favorendo   la   laboratorialita'   e
l'innovazione; 
      2)  valorizzare  la  metodologia  didattica   per   competenze,
caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e  dalle  unita'
di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo,  culturale
e  professionale  dello  studente  e  incrementare   gli   spazi   di
flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  conseguentemente
definiti gli specifici indirizzi  e  i  relativi  quadri  orari,  nel
rispetto dei criteri di cui  al  presente  articolo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    b) previsione di meccanismi volti a  dare  la  continuita'  degli
apprendimenti nell'ambito  dell'offerta  formativa  dei  percorsi  di
istruzione tecnica  con  i  percorsi  dell'istruzione  terziaria  nei
settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa  finalizzata
all'accesso a tali percorsi, anche in  relazione  alle  esigenze  del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia
di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99,  e  in  materia  di
lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre
2021, n. 163; 
    c) previsione di  specifiche  attivita'  formative  destinate  al
personale  docente   degli   istituti   tecnici,   finalizzate   alla
sperimentazione di modalita'  didattiche  laboratoriali,  innovative,
coerentemente  con  le  specificita'   dei   contesti   territoriali,
nell'ambito delle attivita' previste ai  sensi  dell'articolo  16-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59  e  dell'articolo  1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica; 
    d) previsione a livello regionale o  interregionale  di  accordi,
denominati  « Patti  educativi  4.0 »,  per   l'integrazione   e   la
condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di
cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese,  gli
enti di formazione accreditati dalle Regioni,  gli  ITS  Academy,  le
universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione
dei poli tecnico-professionali e dei patti  educativi  di  comunita',
nonche' la  programmazione  di  esperienze  laboratoriali  condivise,
nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
linee guida per la definizione delle modalita' di stipulazione e  dei
contenuti  di  tali  accordi,  che  riguardano   anche   gli   ambiti
provinciali, sono definite con decreto del Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  sentita   la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; 
    e)  previsione,  nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta
formativa regionale, dell'erogazione  diretta  da  parte  dei  Centri
provinciali di istruzione  per  gli  adulti  (CPIA)  di  percorsi  di
istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche
di secondo grado o erogati in misura non  sufficiente  rispetto  alle
richieste dell'utenza e del territorio; 
    f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio
europeo dell'istruzione in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Unione
europea in materia di istruzione e formazione professionale. 
  3. Gli studenti che hanno completato almeno il  primo  biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo  livello  del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita'
di rilascio delle  certificazioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo. 
  4. I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'istruzione e  acquisito  il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.  Eventuali   disposizioni   modificative   e   integrative   dei
regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita'  di  cui
al presente comma entro il 31 dicembre 2024. 
  5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  di
cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di  legge,  individuate
espressamente nei regolamenti, regolatrici degli  ordinamenti  e  dei
percorsi  dell'istruzione  tecnica,  ivi  comprese  le   disposizioni
previste nel regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 15  luglio  2022,  n.  99  (Istituzione  del
          Sistema terziario di istruzione tecnologica  superiore)  e'
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  26  luglio  2022,  n.
          173.  
              - La legge 8 novembre 2021,  n.  163  (Disposizioni  in
          materia di titoli universitari  abilitanti)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.59  concernente  Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107: 
                «Art. 16-ter (Formazione in  servizio  incentivata  e
          valutazione   degli   insegnanti).   -    1.    Nell'ambito
          dell'attuazione  del   Piano   nazionale   di   ripresa   e
          resilienza, con  riferimento  alle  metodologie  didattiche
          innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
          l'obiettivo di consolidare e rafforzare  l'autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, a decorrere  dall'anno  scolastico
          2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma  124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.   107,   e
          dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
          le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
          strumenti digitali,  anche  con  riferimento  al  benessere
          psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
          educativi speciali, nonche' le pratiche  di  laboratorio  e
          l'inclusione, e' introdotto  un  sistema  di  formazione  e
          aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui  al
          comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in  percorsi  di
          durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
          quanto le competenze applicative, sono parte integrante  di
          detti   percorsi   di   formazione   anche   attivita'   di
          progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo
          sviluppo  delle  potenzialita'  degli  studenti,  volte   a
          favorire  il   raggiungimento   di   obiettivi   scolastici
          specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
          didattiche. Le modalita' di partecipazione  alle  attivita'
          formative dei percorsi, la loro durata e le  eventuali  ore
          aggiuntive sono definite dalla  contrattazione  collettiva.
          La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi  si
          svolge al  di  fuori  dell'orario  di  insegnamento  ed  e'
          retribuita anche a valere sul fondo  per  il  miglioramento
          dell'offerta  formativa,  fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 
                2. Gli obiettivi formativi dei  percorsi  di  cui  al
          comma 1 sono definiti dalla  Scuola,  che  ne  coordina  la
          struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE  nello
          svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: 
                  a) accreditamento  delle  istituzioni  deputate  ad
          erogare la formazione continua per le finalita' di  cui  al
          presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
          per l'accreditamento degli enti di formazione  gestita  dal
          Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di  cui
          al comma 8; 
                  b) adozione delle linee di indirizzo sui  contenuti
          della formazione del personale scolastico in linea con  gli
          standard europei; 
                  c) raccordo della  formazione  iniziale  abilitante
          degli insegnanti con la formazione in servizio. 
                3. Al fine di  promuovere  e  sostenere  processi  di
          innovazione  didattica  e   organizzativa   della   scuola,
          rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo  sviluppo
          delle  figure  professionali  di   supporto   all'autonomia
          scolastica e al lavoro didattico e  collegiale,  la  Scuola
          definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
          percorsi di  formazione  in  servizio  strutturati  secondo
          parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
          e competenze per attivita'  di  progettazione,  tutoraggio,
          accompagnamento e guida allo sviluppo  delle  potenzialita'
          degli  studenti,  rivolti  a  docenti  con   incarichi   di
          collaborazione  a  supporto   del   sistema   organizzativo
          dell'istituzione scolastica e della  dirigenza  scolastica.
          La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
          volontaria  e  puo'  essere   retribuita   con   emolumenti
          nell'ambito del fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
          formativa,  prevedendo  compensi  in   misura   forfettaria
          secondo criteri definiti dalla  contrattazione  collettiva.
          Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
          ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
          bisogni  di  innovazione  previsti  nel   Piano   triennale
          dell'offerta formativa, nel Rapporto di  autovalutazione  e
          nel Piano di miglioramento della offerta formativa. 
                4. L'accesso ai percorsi  di  formazione  di  cui  al
          comma 1, nei limiti delle  risorse  di  cui  al  comma  10,
          avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e
          diviene obbligatorio per i  docenti  immessi  in  ruolo  in
          seguito all'adeguamento del contratto collettivo  ai  sensi
          del  comma  9.  Sono  pertanto  previste,  con  particolare
          riferimento alla capacita' di  incrementare  il  rendimento
          degli alunni, alla condotta professionale, alla  promozione
          dell'inclusione  e   delle   esperienze   extrascolastiche,
          verifiche intermedie annuali,  svolte  sulla  base  di  una
          relazione  presentata  dal   docente   sull'insieme   delle
          attivita' realizzate  nel  corso  del  periodo  oggetto  di
          valutazione, nonche' una verifica  finale  nella  quale  il
          docente da' dimostrazione di avere  raggiunto  un  adeguato
          livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche
          intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per
          la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          e, in particolare, nella verifica  finale  il  comitato  e'
          integrato  da  un  dirigente  tecnico  o  da  un  dirigente
          scolastico di un altro  istituto  scolastico.  In  caso  di
          mancato superamento, la  verifica  annuale  o  finale  puo'
          essere ripetuta l'anno successivo.  Le  medesime  verifiche
          intermedie  e  finale  sono  previste  anche  nel  caso  di
          formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del  comma  1.
          La  Scuola,  sulla  base  di  un  modello  di   valutazione
          approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
          l'INVALSI,  avvia   dall'anno   scolastico   2023/2024   un
          programma di monitoraggio  e  valutazione  degli  obiettivi
          formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi
          compresi gli indicatori di performance, che sono  declinati
          dalle singole istituzioni scolastiche  secondo  il  proprio
          Piano triennale dell'offerta formativa, anche  al  fine  di
          valorizzare gli strumenti  presenti  a  normativa  vigente.
          Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale
          conseguimento  dell'incentivo  salariale,  il  comitato  di
          valutazione dei docenti tiene  anche  conto  dei  risultati
          ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e  di
          miglioramento degli indicatori di cui  al  presente  comma.
          Resta ferma la progressione salariale  di  anzianita'.  Per
          gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del  sistema
          scolastico statale, al superamento del  percorso  formativo
          triennale  e  solo  in  caso  di  valutazione   individuale
          positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum  di
          carattere  accessorio,   stabilito   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e  non
          superiore al 20 per cento del  trattamento  stipendiale  in
          godimento, nei limiti delle risorse  disponibili  ai  sensi
          del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste. 
                4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito  una
          valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre   percorsi
          formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al  comma
          1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
          presente comma e  comunque  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi del comma 5, possono essere stabilmente  incentivati,
          nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
          regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
          di cui al comma 9,  maturando  il  diritto  ad  un  assegno
          annuale ad personam di importo pari a  5.650  euro  che  si
          somma  al  trattamento  stipendiale  in   godimento.   Puo'
          accedere al beneficio  di  cui  al  precedente  periodo  un
          contingente di docenti definito con il decreto  di  cui  al
          comma 5  e  comunque  non  superiore  a  8.000  unita'  per
          ciascuno  degli  anni  scolastici  2032/2033,  2033/  2034,
          2034/2035 e 2035/2036. Il docente  stabilmente  incentivato
          e' tenuto a  rima-nere  nella  istituzione  scolastica  per
          almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
          incentivo. Il terzo periodo non si applica  ai  docenti  in
          servizio all'estero ai sensi  del  decreto  legislativo  13
          aprile  2017,  n.  64.  I  criteri  in  base  ai  quali  si
          selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile  incentivo
          sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
          9  e  le  modalita'  di  valutazione  sono  precisate   nel
          regola-mento previsto dal medesimo comma. Nel caso  in  cui
          detto regolamento non sia  emanato  per  l'anno  scolastico
          2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comi-tato
          di cui  al  comma  4  sono  definite  transitoriamente  con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione  da  adottarsi   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          anche in deroga all'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. In sede di prima  applicazione,  nelle
          more dell'aggiornamento contrattuale,  per  dare  immediata
          applicazione al sistema di progressione di carriera di  cui
          al primo  periodo,  si  applicano  i  seguenti  criteri  di
          valutazione e selezione: 1) media  del  punteggio  ottenuto
          nei tre percorsi formativi consecutivi per i  quali  si  e'
          ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
          punteggio diventano prevalenti la permanenza  come  docente
          di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
          svolta  la  valutazione  e,  in   subordine,   l'esperienza
          professionale maturata nel corso  dell'intera  carriera,  i
          titoli di studio posseduti e, ove necessario,  i  voti  con
          cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
          settimo  periodo  sono  integrativi  di  quelli   stabiliti
          dall'Allegato B,  annesso  al  presente  decreto.  Ai  fini
          pensionistici e previdenziali le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  operano  con  effetto   sulle   anzianita'
          contributive maturate a partire dalla  data  di  decorrenza
          del beneficio economico riconosciuto ai sensi del  presente
          comma. 
                4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037  le
          procedure per l'accesso alla  stabile  incentivazione  sono
          soggette al regime autorizzatorio di cui  all'articolo  39,
          comma 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  nei
          limiti  delle  cessazioni  riferite  al  personale  docente
          stabilmente incentivato e della quota del fondo di  cui  al
          comma 5 riservata alla copertura dell'assegno  ad  personam
          da attribuire ad  un  contingente  di  docente  stabilmente
          incentivato nella misura massima di 32.000 unita'. 
                5. Al  fine  di  dare  attuazione  al  riconoscimento
          dell'elemento   retributivo   una   tantum   di   carattere
          accessorio di cui al comma 4 e al  beneficio  economico  di
          cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
          formazione,  con  dotazione  pari  a  40  milioni  di  euro
          nell'anno 2026, 85 milioni  di  euro  nell'anno  2027,  160
          milioni  di  euro  nell'anno  2028,  236  milioni  di  euro
          nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno  2030  e  387
          milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031.   Il
          riconoscimento  dell'elemento  retributivo  una  tantum  di
          carattere  accessorio,  nel  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che  abbiano
          conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
          indicatori di performance di cui al comma  4,  in  base  ai
          criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale  ai
          sensi del comma 9 e con  l'obiettivo  di  riconoscere  tale
          elemento   retributivo   in   maniera   selettiva   e   non
          generalizzata. L'indennita' una tantum e'  corrisposta  nel
          limite di spesa di cui al presente comma,  con  riferimento
          all'anno di  conseguimento  della  valutazione  individuale
          positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
          comma si provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  nell'anno
          2026, 52 milioni di euro nell'anno  2027,  118  milioni  di
          euro nell'anno 2028, 184 milioni di  euro  nell'anno  2029,
          250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro  a
          decorrere    dall'anno    2031,    mediante     adeguamento
          dell'organico   dell'autonomia   del   personale    docente
          conseguente all'andamento  demografico,  tenuto  conto  dei
          flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
          2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
          delle  cessazioni  annuali,  con  corrispondente  riduzione
          degli stanziamenti  di  bilancio  dei  pertinenti  capitoli
          relativi al personale cessato, e, quanto a  30  milioni  di
          euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027,  42
          milioni  di  euro  nell'anno  2028,  52  milioni  di   euro
          nell'anno 2029, 61 milioni di  euro  nell'anno  2030  e  71
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  In
          attuazione di quanto previsto  dal  periodo  precedente  le
          consistenze  dell'organico  dell'autonomia  del   personale
          docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari  a
          669.075 posti nell'anno  scolastico  2026/2027,  a  667.325
          posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575  posti
          nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825  posti  nell'anno
          scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno  scolastico
          2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
          In relazione all'adeguamento di cui al  periodo  precedente
          gli  Uffici  scolastici  regionali  comunicano  a  ciascuna
          istituzione   scolastica   la   consistenza   dell'organico
          dell'autonomia. La definizione del contingente  annuale  di
          posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
          finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle  situazioni
          di fatto, secondo i parametri della normativa vigente;  non
          possono   essere   previsti   incrementi   per   compensare
          l'adeguamento dei posti in applicazione della  disposizione
          di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
          il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
          ciascuna istituzione scolastica,  un  monitoraggio  annuale
          dei posti non facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
          anche al fine  di  valutare  il  rispetto  del  divieto  di
          incremento di tali posti a  compensazione  della  riduzione
          dei posti in applicazione  della  disposizione  di  cui  al
          presente comma  e  ne  trasmette  gli  esiti  al  Ministero
          dell'economia  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato  ai  fini   dell'adozione   del   decreto   di
          accertamento  di  cui  al  decimo  periodo.  Per  eventuali
          straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
          posti dell'organico dell'autonomia il dirigente  scolastico
          presenta   richiesta   motivata   all'Ufficio    scolastico
          regionale   che   ne   da'   comunicazione   al   Ministero
          dell'istruzione  ai  fini  del  predetto  monitoraggio.  Le
          risorse del  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  sono  rese
          disponibili e ripartite  annualmente  previa  adozione  del
          decreto di cui all'articolo 1, comma 335,  della  legge  30
          dicembre 2021, n.  234,  con  il  quale,  tra  l'altro,  si
          accertano    i    risparmi    realizzati    in    relazione
          all'adeguamento   di   organico   effettuato   in    misura
          corrispondente  alle   cessazioni   previste   annualmente.
          Qualora,  sulla  base  degli  esiti  del  monitoraggio  del
          Ministero dell'istruzione, emergano  incrementi  dei  posti
          non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
          dell'adeguamento di cui al  quarto  periodo,  l'adeguamento
          dell'organico  dell'autonomia  e'  riferito,  nella  misura
          massima di cui al quarto periodo, al solo  contingente  del
          potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
          e'  riferito  ai  soli  risparmi   realizzati   a   seguito
          dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in  misura
          corrispondente alle cessazioni annuali. La quota  di  posti
          non  ridotta  in   ciascun   anno   scolastico   incrementa
          l'adeguamento  dell'organico  del  potenziamento  dell'anno
          scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
          periodo  e'  incrementato  in  misura  corrispondente.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  il
          Fondo di cui al presente  comma  e  i  pertinenti  capitoli
          stipendiali  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
          risparmi ai sensi del presente comma. 
                6. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
          234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  comma  335,  lettera  a),  dopo  la  parola:
          «titolo,» sono inserite le seguenti:  «distinto  per  posti
          comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»; 
                  b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta  la
          seguente: 
                    «b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
          attivate ai sensi del comma 344,  distinte  per  ordine  di
          scuola e grado di istruzione»; 
                  c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: 
                    «335-bis. A  decorrere  dall'anno  2026,  con  il
          medesimo decreto di cui  al  comma  335  sono  rilevati  il
          numero  di  classi  e  il  numero  di  posti  dell'organico
          dell'autonomia,  distinti  per  posti  comuni,  posti   del
          potenziamento e posti di  sostegno,  che  sono  ridotti  in
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
          comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 59». 
                7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
          della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
          Scuola    nazionale    dell'amministrazione,    tutte    le
          universita',   le   istituzioni   AFAM,   le    istituzioni
          scolastiche, gli enti pubblici di ricerca,  le  istituzioni
          museali pubbliche e gli  enti  culturali  rappresentanti  i
          Paesi le cui lingue sono incluse nei  curricoli  scolastici
          italiani. 
                8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al  comma
          2, lettera a), i soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di
          moralita',     idoneita'      professionale,      capacita'
          economico-finanziaria e  tecnico-professionale  determinati
          con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione.  Fermo
          restando l'accreditamento dei  soggetti  gia'  riconosciuti
          dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per  la
          formazione  del  personale  della  scuola,  sono  requisiti
          minimi  di  accreditamento,  ai  quali  deve  attenersi  la
          direttiva di cui al primo periodo, la  previsione  espressa
          della  formazione  dei  docenti  tra  gli  scopi  statutari
          dell'ente,   un'esperienza   almeno   quinquennale    nelle
          attivita' di formazione in favore  dei  docenti  svolta  in
          almeno tre regioni, la stabile  disponibilita'  di  risorse
          professionali con esperienza  universitaria  pregressa  nel
          settore  della  formazione  dei  docenti   e   di   risorse
          strumentali  idonee   allo   svolgimento   dei   corsi   di
          formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli
          standard  utilizzati  per  analoghi  interventi   formativi
          finanziati con risorse del Programma operativo nazionale. 
                9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di
          categoria maggiormente rappresentative,  sono  delineati  i
          contenuti della formazione continua  di  cui  al  comma  1,
          prevedendo per le verifiche intermedie e finale di  cui  al
          comma 4 criteri specifici di  valutazione  degli  obiettivi
          conseguiti e della capacita' didattica. La definizione  del
          numero di ore aggiuntivo  e  dei  criteri  del  sistema  di
          incentivazione e' rimessa alla  contrattazione  collettiva.
          In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
          regolamento  e  dell'aggiornamento  contrattuale  di   cui,
          rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo   periodo,   la
          formazione continua e il sistema di incentivazione volto  a
          promuovere  l'accesso  ai  detti  percorsi  di   formazione
          presentano i contenuti minimi e seguono i  vincoli  di  cui
          all'allegato B, annesso al presente decreto. 
                10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1
          relativi   all'erogazione   della   formazione,   pari    a
          complessivi euro 17.256.575 per la formazione  dei  docenti
          delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023  e
          2024, a complessivi euro 41.218.788 per la  formazione  dei
          docenti delle scuole secondarie di primo e  secondo  grado,
          per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
          la formazione dei docenti delle  scuole  del  primo  e  del
          secondo ciclo di istruzione, per  gli  anni  2025  e  2026,
          nonche'  a  euro  43.856.522  per  l'anno  2027  e  a  euro
          43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: 
                  a) quanto a complessivi  euro  17.256.575  per  gli
          anni 2023 e 2024,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla
          Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; 
                  b) quanto a complessivi  euro  41.218.788  per  gli
          anni 2023 e 2024 e a complessivi euro  87.713.044  per  gli
          anni 2025  e  2026,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al
          Programma  operativo  complementare  POC  'Per  la  Scuola'
          2014-2020; 
                  c) quanto a euro  40.000.000  per  l'anno  2027,  a
          valere sulle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                  d)  quanto  a  euro  3.856.522  per  l'anno   2027,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui  all'articolo  4,  comma  1,  della  legge  18
          dicembre 1997, n. 440; 
                  e) quanto  a  euro  43.856.522  annui  a  decorrere
          dall'anno   2028,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 124, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107(Riforma del sistema  nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
                «1. - 123. Omissis 
                124.  Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
                Omissis.». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.  
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) . 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegrati di Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O.