Art. 32 
 
               Misure per accelerare la realizzazione 
                     degli investimenti pubblici 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
  «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui
al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e
flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
laddove necessario  l'applicazione  uniforme  dei  principi  e  delle
priorita' trasversali previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la
societa' Invitalia S.p.A. promuove la definizione e  la  stipulazione
di appositi accordi quadro, ai sensi  dell'articolo  54  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si  avvalgono  di  una
procedura avente ad oggetto accordi  quadro  per  servizi  tecnici  e
lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di  centralizzazione
delle committenze in quanto gli stessi  sono  posti  a  carico  delle
convenzioni di cui al comma 5.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10  (Misure  per  accelerare  la  realizzazione
          degli  investimenti  pubblici).  -  1.  Per  sostenere   la
          definizione e l'avvio delle  procedure  di  affidamento  ed
          accelerare l'attuazione  degli  investimenti  pubblici,  in
          particolare di quelli previsti dal  PNRR  e  dai  cicli  di
          programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020  e
          2021-2027,   le   amministrazioni   interessate,   mediante
          apposite  convenzioni,  possono  avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
                2. L'attivita' di supporto di cui al  comma  1  copre
          anche le fasi di definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione  degli  interventi  e   comprende   azioni   di
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa,   anche
          attraverso   la   messa   a   disposizione    di    esperti
          particolarmente qualificati. 
                3. Ai fini dell'articolo 192, comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
          economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al  valore
          della prestazione e la  motivazione  del  provvedimento  di
          affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso  al
          mercato, derivanti dal risparmio  di  tempo  e  di  risorse
          economiche,  mediante  comparazione   degli   standard   di
          riferimento della societa' Consip S.p.A. e  delle  centrali
          di committenza regionali. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9,
          comma 2, le Regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   per   il   tramite   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
          supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
          per  la  promozione  e  la  realizzazione  di  progetti  di
          sviluppo  territoriale  finanziati  da  fondi   europei   e
          nazionali. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          definisce, per le societa' in house  statali,  i  contenuti
          minimi  delle  convenzioni  per  l'attuazione   di   quanto
          previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le  Amministrazioni
          provvedono  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione  vigente.  Laddove  ammissibili,  tali   oneri
          possono essere posti a carico delle  risorse  previste  per
          l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  ovvero   delle
          risorse per l'assistenza  tecnica  previste  nei  programmi
          dell'Unione  europea  2021/2027  per  gli   interventi   di
          supporto agli stessi riferiti. 
                6.  Ai  fini  dell'espletamento  delle  attivita'  di
          supporto  di  cui  al  presente   articolo,   le   societa'
          interessate possono provvedere con le risorse interne,  con
          personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
          persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
          rispetto di quanto stabilito  dal  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 e  dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175. 
                6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
          nel  calcolo  del  triennio   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 14, comma 5, ne'  ai  fini  dell'applicazione
          dell'articolo 21 del testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175. 
                6-ter. Ai contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di  cui  al
          comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di  supporto  di
          cui al presente articolo essenziali  per  l'attuazione  del
          progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
          21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  I
          contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui  al  primo
          periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
          un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
          non superiore alla durata di  attuazione  dei  progetti  di
          competenza delle singole  amministrazioni  e  comunque  non
          eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
          a pena di nullita',  il  progetto  del  PNRR  al  quale  e'
          riferita   la   prestazione    lavorativa;    il    mancato
          conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi  e
          finali, previsti dal progetto costituisce giusta  causa  di
          recesso  dell'amministrazione  dal   contratto   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile. 
                6-quater.  Al  fine  di  accelerare   l'avvio   degli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  mediante  il
          ricorso   a   procedure   aggregate   e   flessibili    per
          l'affidamento dei contratti  pubblici,  garantendo  laddove
          necessario l'applicazione uniforme  dei  principi  e  delle
          priorita'  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando  al  contempo  le
          attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi,  in
          attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con  le
          amministrazioni interessate, la societa'  Invitalia  S.p.A.
          promuove la  definizione  e  la  stipulazione  di  appositi
          accordi quadro,  ai  sensi  dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'affidamento  dei
          servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori  che  si
          avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro
          per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per
          attivita' di centralizzazione delle committenze  in  quanto
          gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui  al
          comma 5.».