Art. 33 
 
                 Disposizioni in materia di concorso 
              per l'accesso alla magistratura ordinaria 
 
  1. Al fine del raggiungimento  degli  obiettivi  di  riduzione  del
contenzioso pendente  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche tramite la celere assunzione di  nuovi  magistrati,
al decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con decreto del Ministro  della  giustizia  possono  essere
disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  i  laureati
in possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza  conseguito  al
termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore  a
quattro anni;»; 
      2) le lettere i) e l) sono abrogate. 
    c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui  si  applicano,  a
loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono
soppresse. 
  2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in
forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i)
e l), del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nel  testo
vigente il giorno antecedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I professori universitari di  ruolo  nominati  componenti  della
commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  24  agosto  2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati,  a
richiesta, dal proprio  ateneo,  anche  parzialmente,  dall'attivita'
didattica. 
  4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  2021,
n.  147,  le  parole  «cui  si  applicano,  a  loro   richiesta,   le
disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse. 
  5. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023  e
di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  2,  e  5  del
          decreto  legislativo  5  aprile  2006,   n.   160,   (nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di progressione economica e di funzioni dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1.  La
          nomina a  magistrato  ordinario  si  consegue  mediante  un
          concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale  in
          relazione ai posti vacanti e a  quelli  che  si  renderanno
          vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione
          dello stanziamento  deliberato,  puo'  essere  attivata  la
          procedura di reclutamento. 
                1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero  della
          giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,
          i posti che si sono resi quelli che si  renderanno  vacanti
          nel  quadriennio  successivo  e  ne  da'  comunicazione  al
          Consiglio superiore della magistratura. 
                2. Il  concorso  per  esami  consiste  in  una  prova
          scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo  8
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860,  e  successive
          modificazioni, e  in  una  prova  orale.  Con  decreto  del
          Ministro della giustizia  possono  essere  disciplinate  le
          modalita'  di  svolgimento  della  prova  scritta  mediante
          strumenti informatici. 
                3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
          elaborati teorici,  rispettivamente  vertenti  sul  diritto
          civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. 
                4. La prova orale verte su: 
                  a)  diritto  civile  ed  elementi  fondamentali  di
          diritto romano; 
                  b) procedura civile; 
                  c) diritto penale; 
                  d) procedura penale; 
                  e)   diritto   amministrativo,   costituzionale   e
          tributario; 
                  f) diritto commerciale e fallimentare; 
                  g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
                  h) diritto comunitario; 
                  i) diritto internazionale pubblico e privato; 
                  l)  elementi  di   informatica   giuridica   e   di
          ordinamento giudiziario; 
                  m) colloquio su una lingua straniera, indicata  dal
          candidato  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  al
          concorso,  scelta  fra  le  seguenti:  inglese,   spagnolo,
          francese e tedesco. 
                5. Sono ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che
          ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
          delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
          candidati che ottengono non meno di sei decimi in  ciascuna
          delle materie della prova orale di cui al comma 4,  lettere
          da a) a l), e un  giudizio  di  sufficienza  nel  colloquio
          sulla lingua straniera prescelta, e comunque una  votazione
          complessiva nelle  due  prove  non  inferiore  a  centootto
          punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti  di
          cui all'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, il  giudizio  in  ciascuna  delle
          prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione  del
          solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
          con la sola formula «non idoneo». 
                6. Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa
          delibera  del  Consiglio  superiore   della   magistratura,
          terminata la  valutazione  degli  elaborati  scritti,  sono
          nominati componenti della commissione esaminatrice  docenti
          universitari delle lingue indicate  dai  candidati  ammessi
          alla prova orale. I commissari cosi'  nominati  partecipano
          in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di  una
          o   di   entrambe   le   sottocommissioni,   se    formate,
          limitatamente  alle  prove  orali  relative   alla   lingua
          straniera della quale sono docenti. 
                7.  Nulla  e'  innovato  in  ordine  agli   specifici
          requisiti  previsti  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   e   successive
          modificazioni, per la copertura  dei  posti  di  magistrato
          nella provincia di Bolzano, fermo restando,  comunque,  che
          la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera  m),  del
          presente articolo deve essere  diversa  rispetto  a  quella
          obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.» 
                «Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al  concorso  per
          esami). - 1. Al concorso per esami,  tenuto  conto  che  ai
          fini dell'anzianita'  minima  di  servizio  necessaria  per
          l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate  in
          piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi: 
                  a) i magistrati amministrativi e contabili; 
                  b) i procuratori dello Stato che non  sono  incorsi
          in sanzioni disciplinari; 
                  c)  i  dipendenti  dello   Stato,   con   qualifica
          dirigenziale  o  appartenenti  ad   una   delle   posizioni
          dell'area  C  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno  cinque
          anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano  costituito
          il rapporto di lavoro a seguito di concorso  per  il  quale
          era  richiesto  il  possesso  del  diploma  di  laurea   in
          giurisprudenza conseguito,  salvo  che  non  si  tratti  di
          seconda laurea, al termine di  un  corso  universitario  di
          durata non inferiore a quattro anni e che non sono  incorsi
          in sanzioni disciplinari; 
                  d) gli appartenenti al personale  universitario  di
          ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
          di  laurea  in  giurisprudenza  che  non  sono  incorsi  in
          sanzioni disciplinari; 
                  e)  i  dipendenti,  con  qualifica  dirigenziale  o
          appartenenti  alla  ex  area  direttiva,   della   pubblica
          amministrazione, degli enti pubblici a carattere  nazionale
          e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto  di
          lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto  il
          possesso  del   diploma   di   laurea   in   giurisprudenza
          conseguito, salvo che non si tratti di seconda  laurea,  al
          termine di un corso universitario di durata non inferiore a
          quattro anni, con almeno cinque anni  di  anzianita'  nella
          qualifica o, comunque, nelle predette carriere  e  che  non
          sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
                  f) gli avvocati  iscritti  all'albo  che  non  sono
          incorsi in sanzioni disciplinari; 
                  g) coloro i  quali  hanno  svolto  le  funzioni  di
          magistrato onorario per almeno  sei  anni  senza  demerito,
          senza essere stati revocati  e  che  non  sono  incorsi  in
          sanzioni disciplinari; 
                  h) i laureati in possesso del diploma di laurea  in
          giurisprudenza  conseguito   al   termine   di   un   corso
          universitario di durata prevista non  inferiore  a  quattro
          anni; 
                  i) - l) (abrogate). 
                2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che
          soddisfino le seguenti condizioni: 
                  a) essere cittadino italiano; 
                  b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
                  b-bis) essere di condotta incensurabile; 
                  b-ter) non essere stati dichiarati  per  tre  volte
          non idonei nel concorso per esami di  cui  all'articolo  1,
          comma  1,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
          presentazione della domanda; 
                  c) possedere gli altri  requisiti  richiesti  dalle
          leggi vigenti. 
                3. 
                4. Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  non
          ammette al concorso i candidati che,  per  le  informazioni
          raccolte, non risultano di condotta incensurabile.  Qualora
          non  si  provveda   alla   ammissione   con   riserva,   il
          provvedimento di esclusione e' comunicato agli  interessati
          almeno trenta giorni prima dello  svolgimento  della  prova
          scritta. 
                5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura  indetti
          fino al quinto anno successivo alla  data  di  acquisto  di
          efficacia  del  primo  dei  decreti   legislativi   emanati
          nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
          lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n.  150,  sono
          ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei  requisiti
          per l'ammissione al concorso di cui al  presente  articolo,
          anche  coloro   che   hanno   conseguito   la   laurea   in
          giurisprudenza a seguito di corso universitario  di  durata
          non  inferiore  a  quattro  anni,  essendosi  iscritti   al
          relativo corso di laurea anteriormente all'anno  accademico
          1998-1999. L'accesso al concorso avviene con  le  modalita'
          di cui al presente articolo.» 
                «Art.  5  (Commissione  di   concorso).   -   1.   La
          commissione  del  concorso  per  esami  e'  nominata,   nei
          quindici giorni antecedenti l'inizio della  prova  scritta,
          con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  adottato  a
          seguito di conforme delibera del Consiglio superiore  della
          magistratura. 
                1-bis. La commissione del concorso e' composta da  un
          magistrato il quale abbia conseguito la  sesta  valutazione
          di professionalita', che la presiede, da  venti  magistrati
          che abbiano  conseguito  almeno  la  terza  valutazione  di
          professionalita',  da  cinque  professori  universitari  di
          ruolo titolari di insegnamenti  nelle  materie  oggetto  di
          esame, nominati su  proposta  del  Consiglio  universitario
          nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei
          patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori,  nominati
          su proposta del Consiglio nazionale  forense.  Non  possono
          essere nominati componenti della commissione di concorso  i
          magistrati, gli avvocati ed i professori  universitari  che
          nei dieci anni precedenti  abbiano  prestato,  a  qualsiasi
          titolo  e  modo,  attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di
          preparazione al concorso per magistrato ordinario. 
                2. Nel caso in cui non sia possibile  raggiungere  il
          numero  di  componenti  della  commissione,  il   Consiglio
          superiore della magistratura  nomina  d'ufficio  magistrati
          che non hanno prestato il loro consenso  all'esonero  dalle
          funzioni. Non possono  essere  nominati  i  componenti  che
          abbiano fatto parte della commissione in uno  degli  ultimi
          tre concorsi. 
                3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860,  e  successive
          modificazioni, la commissione definisce i  criteri  per  la
          valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
          la  valutazione  delle  prove  orali  sono  definiti  prima
          dell'inizio delle stesse. Alle sedute  per  la  definizione
          dei suddetti criteri devono partecipare tutti i  componenti
          della  commissione,  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  e
          legittimo impedimento, la cui  valutazione  e'  rimessa  al
          Consiglio superiore della magistratura. In caso di  mancata
          partecipazione, senza adeguata giustificazione,  a  una  di
          tali  sedute  o  comunque  a  due  sedute  di  seguito,  il
          Consiglio  superiore  puo'   deliberare   la   revoca   del
          componente e la sua sostituzione con le modalita'  previste
          dal comma 1. 
                4.  Il  presidente  della  commissione  e  gli  altri
          componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
          riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari
          a riposo da non piu' di cinque  anni  che,  all'atto  della
          cessazione dal servizio, erano in  possesso  dei  requisiti
          per la nomina. 
                5. In caso di assenza o  impedimento  del  presidente
          della commissione, le relative  funzioni  sono  svolte  dal
          magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente  in
          ciascuna seduta. 
                6. Se i candidati che  hanno  portato  a  termine  la
          prova scritta sono piu' di trecento,  il  presidente,  dopo
          aver provveduto alla valutazione di almeno venti  candidati
          in  seduta  plenaria  con  la  partecipazione  di  tutti  i
          componenti, forma per ogni seduta due  sottocommissioni,  a
          ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
          meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni  sono
          rispettivamente presiedute dal presidente e dal  magistrato
          piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso  di
          assenza  o  impedimento,  dai   magistrati   piu'   anziani
          presenti,  e  assistite  ciascuna  da  un  segretario.   La
          commissione  delibera  su   ogni   oggetto   eccedente   la
          competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
          elaborati  scritti   il   presidente   suddivide   ciascuna
          sottocommissione  in  tre  collegi,  composti  ciascuno  di
          almeno tre componenti,  presieduti  dal  presidente  o  dal
          magistrato piu'  anziano.  In  caso  di  parita'  di  voti,
          prevale quello di  chi  presiede.  Ciascun  collegio  della
          medesima sottocommissione  esamina  gli  elaborati  di  una
          delle materie oggetto della  prova  relativamente  ad  ogni
          candidato. 
                7. Ai  collegi  ed  a  ciascuna  sottocommissione  si
          applicano, per quanto  non  diversamente  disciplinato,  le
          disposizioni  dettate  per   le   sottocommissioni   e   la
          commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
          ottobre 1925,  n.  1860,  e  successive  modificazioni.  La
          commissione o le sottocommissioni, se istituite,  procedono
          all'esame  orale  dei  candidati  e  all'attribuzione   del
          punteggio finale,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 14, 15 e 16  del  citato  regio
          decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni. 
                8.   L'esonero   dalle   funzioni    giudiziarie    o
          giurisdizionali, deliberato dal Consiglio  superiore  della
          magistratura contestualmente alla nomina a componente della
          commissione, ha effetto  dall'insediamento  del  magistrato
          sino  alla  formazione   della   graduatoria   finale   dei
          candidati. 
                9. 
                10. Le attivita' di segreteria  della  commissione  e
          delle  sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale
          amministrativo di area C in servizio  presso  il  Ministero
          della giustizia, come  definita  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  del  comparto   Ministeri   per   il
          quadriennio 1998-2001, stipulato il  16  febbraio  1999,  e
          sono coordinate dal  titolare  dell'ufficio  del  Ministero
          della giustizia competente per il concorso.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  26-bis,   del
          decreto-legge 24  agosto  2021,  n.  118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147  recante
          misure  urgenti  in  materia  di  crisi  d'impresa   e   di
          risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti  in
          materia di giustizia, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26-bis (Misure urgenti in materia  di  concorso
          per il  reclutamento  di  magistrati  ordinari).  -  1.  Il
          Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a  indire  un
          concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sulla base delle disposizioni  speciali  contenute
          nel presente articolo, per il reclutamento  di  cinquecento
          magistrati ordinari in tirocinio,  di  cui  al  contingente
          previsto  dall'articolo  1,  comma  379,  della  legge   30
          dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei  posti  vacanti
          nell'organico della magistratura. 
                2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in  deroga
          a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.   160,   la   commissione
          esaminatrice e' composta da un magistrato  il  quale  abbia
          conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la
          presiede, da ventitre' magistrati  che  abbiano  conseguito
          almeno la terza valutazione  di  professionalita',  da  sei
          professori universitari di ruolo titolari  di  insegnamenti
          nelle materie oggetto di esame, nominati  su  proposta  del
          Consiglio universitario nazionale, e  da  quattro  avvocati
          iscritti all'albo speciale dei  patrocinanti  dinanzi  alle
          magistrature superiori, nominati su proposta del  Consiglio
          nazionale forense. Non possono essere  nominati  componenti
          della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed
          i professori universitari che  nei  dieci  anni  precedenti
          abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in  qualsiasi  modo,
          attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di  preparazione  al
          concorso per magistrato ordinario. 
                3. La  prova  scritta  del  concorso  per  magistrato
          ordinario di cui al comma 1 consiste nello  svolgimento  di
          sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  5  aprile
          2006, n. 160. Nel definire i  criteri  per  la  valutazione
          omogenea degli elaborati scritti a norma  dell'articolo  5,
          comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del  2006,
          la commissione esaminatrice tiene conto della capacita'  di
          sintesi nello svolgimento degli  elaborati.  Gli  elaborati
          devono essere presentati nel termine di  cinque  ore  dalla
          dettatura. 
                4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in  deroga
          a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno
          portato a termine la prova scritta sono piu'  di  trecento,
          il presidente, dopo aver  provveduto  alla  valutazione  di
          almeno  venti  candidati  in   seduta   plenaria   con   la
          partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta
          tre  sottocommissioni,  a  ciascuna  delle  quali  assegna,
          secondo  criteri  obiettivi,  un  terzo  dei  candidati  da
          esaminare.   Le   sottocommissioni   sono   rispettivamente
          presiedute dal presidente e  dai  magistrati  piu'  anziani
          presenti, a loro volta sostituiti, in  caso  di  assenza  o
          impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,   e
          assistite  ciascuna  da  un  segretario.   La   commissione
          delibera su ogni  oggetto  eccedente  la  competenza  delle
          sottocommissioni.  Per  la  valutazione   degli   elaborati
          scritti il presidente suddivide  ciascuna  sottocommissione
          in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti,
          presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In
          caso di parita' di voti, prevale quello  di  chi  presiede.
          Ciascun collegio della  medesima  sottocommissione  esamina
          gli elaborati di una  delle  materie  oggetto  della  prova
          relativamente ad ogni candidato. 
                5. Per il concorso di cui al  comma  1,  nonche'  per
          quello indetto con decreto del Ministro della giustizia  29
          ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
          speciale, n. 91 del 19 novembre  2019,  per  l'espletamento
          della prova orale il presidente forma per ogni  seduta  due
          sottocommissioni, a ciascuna delle quali  assegna,  secondo
          criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare.  Le
          sottocommissioni  sono   rispettivamente   presiedute   dal
          presidente e dal  magistrato  piu'  anziano  presente  alla
          seduta, a loro volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o
          impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,   e
          assistite ciascuna da un  segretario.  Le  sottocommissioni
          procedono all'esame orale dei candidati e  all'attribuzione
          del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma,  e
          16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
                6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi
          2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso  per  magistrato
          ordinario indetto ai sensi del  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre  1925,
          n. 1860, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
                  «E' loro consentito di consultare i semplici  testi
          dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da  essi
          preventivamente comunicati alla commissione,  e  da  questa
          posti  a  loro   disposizione   previa   verifica,   o   in
          alternativa, previa determinazione  contenuta  nel  decreto
          ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e'
          loro  consentita  la  consultazione  dei   predetti   testi
          normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto  del
          Ministro della giustizia da adottare entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione  sono
          individuate  le  modalita'  operative  e   tecniche   della
          consultazione di cui al periodo precedente». 
                8. L'articolo 4  del  decreto  legislativo  5  aprile
          2006, n. 160, e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 4 (Presentazione  della  domanda).  -  1.  La
          domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  esami   per
          magistrato ordinario, indirizzata  al  Consiglio  superiore
          della magistratura,  e'  inviata  telematicamente,  secondo
          modalita' da determinare nel bando di  concorso,  entro  il
          termine  di  trenta  giorni  decorrenti   dalla   data   di
          pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale,   al
          procuratore della Repubblica presso il  tribunale  nel  cui
          circondario il candidato e' residente. 
                  2. Non sono ammessi a  partecipare  al  concorso  i
          candidati le cui domande sono  inviate  in  difformita'  da
          quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1. 
                  3.  Per  i  candidati,  cittadini   italiani,   non
          residenti  nel  territorio  dello   Stato,   la   modalita'
          telematica di trasmissione delle domande di  partecipazione
          prevede l'invio al procuratore della Repubblica  presso  il
          tribunale di Roma». 
                  9. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, e  in  particolare  per  far  fronte  ai
          maggiori  oneri  connessi  alla  gestione  delle   previste
          procedure concorsuali, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          5.962.281  per  l'anno  2022,  cui  si  provvede   mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della   giustizia.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1.-95. Omissis 
                96. E' istituito presso il Ministero della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017,  per  il
          recupero  di  efficienza  del  sistema  giudiziario  e   il
          potenziamento  dei  relativi  servizi,   nonche'   per   il
          completamento del processo telematico. 
                Omissis.».