Art. 34 bis 
 
Affidamento di  incarichi  di  responsabile  unico  del  procedimento
                nell'ambito dell'attuazione del PNRR 
 
  1. Al fine di accelerare gli investimenti a  valere  sulle  risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo  determinato  ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  110  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 110 (Incarichi a contratto). -  1.  Lo  statuto
          puo' prevedere che la copertura dei posti  di  responsabili
          dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
          alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a
          tempo determinato. Per i posti di  qualifica  dirigenziale,
          il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi
          definisce  la  quota  degli  stessi  attribuibile  mediante
          contratti a  tempo  determinato,  comunque  in  misura  non
          superiore  al  30  per  cento  dei  posti  istituiti  nella
          dotazione organica della medesima  qualifica  e,  comunque,
          per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
          per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
          cui al  presente  comma  sono  conferiti  previa  selezione
          pubblica  volta  ad  accertare,   in   capo   ai   soggetti
          interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
          pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie
          oggetto dell'incarico. 
                2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
                3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
                4. Il contratto a tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
                5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui  all'articolo  108,  i   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
                6. Per obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  31  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50(Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni). -  1.  Per
          ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
          una  concessione  le   stazioni   appaltanti   individuano,
          nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi  di
          cui all'articolo 21, comma 1,  ovvero  nell'atto  di  avvio
          relativo ad ogni singolo intervento  per  le  esigenze  non
          incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico   del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del   RUP   individuato   nella   programmazione   di   cui
          all'articolo 21,  comma  1,  non  comporta  modifiche  alla
          stessa. Laddove  sia  accertata  la  carenza  nell'organico
          della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
          gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
          unico del procedimento e' obbligatorio e  non  puo'  essere
          rifiutato. 
                2. Il nominativo del RUP  e'  indicato  nel  bando  o
          avviso con cui si indice  la  gara  per  l'affidamento  del
          contratto di  lavori,  servizi,  forniture,  ovvero,  nelle
          procedure in cui non vi sia  bando  o  avviso  con  cui  si
          indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 
                3. Il RUP, ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, svolge tutti i  compiti  relativi  alle  procedure  di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
                4. Oltre  ai  compiti  specificatamente  previsti  da
          altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 
                  a) formula proposte e fornisce dati e  informazioni
          al fine della predisposizione del programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; 
                  b) cura,  in  ciascuna  fase  di  attuazione  degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
                  c) cura il corretto e razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
                  d)  segnala  eventuali  disfunzioni,   impedimenti,
          ritardi nell'attuazione degli interventi; 
                  e) accerta  la  libera  disponibilita'  di  aree  e
          immobili necessari; 
                  f) fornisce  all'amministrazione  aggiudicatrice  i
          dati e le informazioni relativi  alle  principali  fasi  di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento; 
                  g) propone  all'amministrazione  aggiudicatrice  la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
                  h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
                  i)   verifica   e   vigila   sul   rispetto   delle
          prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 
                5. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo  regolamento  di  cui  all'articolo   216,   comma
          27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo  e
          la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   regolamento   di   cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista. 
                6. Per i lavori e i servizi attinenti  all'ingegneria
          e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;  ove  non
          sia presente tale figura professionale, le competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
                7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
                8.  Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento
          della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei
          lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della
          sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli
          incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
          a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del
          procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
          al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla
          soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via
          diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma  2,  lettera  a).
          L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,
          sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,
          predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,
          con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la
          sola redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Il
          progettista puo' affidare a terzi attivita'  di  consulenza
          specialistica inerenti ai settori  energetico,  ambientale,
          acustico e ad altri settori non attinenti  alle  discipline
          dell'ingegneria  e  dell'architettura  per  i  quali  siano
          richieste apposite certificazioni o  competenze,  rimanendo
          ferma la responsabilita' del progettista anche ai  fini  di
          tali attivita'. Resta, comunque, ferma  la  responsabilita'
          esclusiva del progettista. 
                9. La stazione appaltante, allo scopo  di  migliorare
          la qualita'  della  progettazione  e  della  programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
                10. Le stazioni appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
                11.  Nel  caso  in  cui  l'organico  della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come  previsto  dall'articolo  24,  comma  4,   assicurando
          comunque il rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  di
          trasparenza.  Resta  fermo  il  divieto  di   frazionamento
          artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle  alle
          disposizioni  del  presente  codice.  Agli  affidatari  dei
          servizi di supporto di cui al presente comma  si  applicano
          le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
          comma   7,   comprensive   di   eventuali   incarichi    di
          progettazione. 
                12.    Il    soggetto    responsabile     dell'unita'
          organizzativa  competente  in   relazione   all'intervento,
          individua  preventivamente  le  modalita'  organizzative  e
          gestionali  attraverso  le  quali  garantire  il  controllo
          effettivo    da    parte    della    stazione    appaltante
          sull'esecuzione  delle  prestazioni,  programmando  accessi
          diretti del RUP o del direttore dei lavori o del  direttore
          dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione  stessa,  nonche'
          verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a
          tutte   le   misure   mitigative   e   compensative,   alle
          prescrizioni   in   materia   ambientale,    paesaggistica,
          storico-architettonica,  archeologica  e  di  tutela  della
          salute  umana  impartite  dagli  enti  e  dagli   organismi
          competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
          successiva relazione su quanto  effettivamente  effettuato,
          costituisce  obiettivo  strategico  nell'ambito  del  piano
          della performance organizzativa dei soggetti interessati  e
          conseguentemente se ne tiene conto in sede  di  valutazione
          dell'indennita' di risultato. La  valutazione  di  suddetta
          attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
          valutazione  incide  anche   sulla   corresponsione   degli
          incentivi di cui all'articolo 113. 
                13. E' vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
                14. Le centrali di committenza e le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.».