Art. 35 
 
Partecipazione  dello  Stato  italiano  al  programma  di  Assistenza
  MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina 
 
  1.  In  adesione  alle  iniziative  assunte   dall'Unione   Europea
nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale
a favore dell'Ucraina, di cui alla  comunicazione  della  Commissione
del 18 maggio  2022  (COM(2022)  233  final),  alle  conclusioni  del
Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24  giugno  2022  e  alla
decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
12 luglio  2022,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per
la partecipazione dello Stato italiano al  programma  e  al  relativo
rilascio della garanzia  dello  Stato,  per  un  importo  complessivo
massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per  la  copertura,  nei
limiti della quota di spettanza  dello  Stato  italiano,  dei  rischi
sostenuti dall'Unione europea. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sulle  somme  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  recante
          «Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale»: 
                «Art. 37 (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti  certificati).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
          completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di  parte
          corrente certi, liquidi ed esigibili per  somministrazioni,
          forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi
          restando gli altri strumenti previsti,  i  suddetti  debiti
          delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati  al
          31 dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma
          3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
          35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato  dal
          momento dell'effettuazione  delle  operazioni  di  cessione
          ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
          altresi', assistiti dalla medesima  garanzia  dello  Stato,
          sempre dal momento dell'effettuazione delle  operazioni  di
          cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
          3, i suddetti debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed
          esigibili  delle  predette  pubbliche  amministrazioni  non
          ancora certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013,  a
          condizione che: 
                  a)  i  soggetti  creditori  presentino  istanza  di
          certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre  2014,
          utilizzando la piattaforma elettronica di cui  all'articolo
          7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; 
                  b)  i  crediti  siano  oggetto  di  certificazione,
          tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle
          pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
          avvenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza.   Il   diniego,   anche    parziale,    della
          certificazione, sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve
          essere puntualmente motivato. Ferma restando  l'attivazione
          da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
          all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge  n.
          185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta
          a carico del dirigente  responsabile  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  predetto
          decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui  al
          primo  periodo  che  risultino  inadempienti  non   possono
          procedere  ad   assunzioni   di   personale   o   ricorrere
          all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. 
                2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
          comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli  obiettivi
          del patto di stabilita' interno. 
                3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto  il
          credito certificato e assistito dalla garanzia dello  Stato
          ai sensi del comma 1 ad una banca  o  ad  un  intermediario
          finanziario,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          quadro. Per i crediti  assistiti  dalla  suddetta  garanzia
          dello Stato non possono essere richiesti  sconti  superiori
          alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma  4.  Avvenuta
          la  cessione  del  credito,  la  pubblica   amministrazione
          debitrice diversa dallo Stato puo'  chiedere,  in  caso  di
          temporanee carenze di  liquidita',  una  ridefinizione  dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
          durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
          dell'operazione, delegazione di pagamento,  a  norma  della
          specifica disciplina applicabile a  ciascuna  tipologia  di
          pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a  valere
          sulle entrate di  bilancio.  Le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
          il  debito,  alle  condizioni  pattuite  nell'ambito  delle
          operazioni di ridefinizione dei termini e delle  condizioni
          di pagamento  del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
          ripristino  della  normale   gestione   della   liquidita'.
          L'operazione   di   ridefinizione,   le   cui    condizioni
          finanziarie devono tener conto della garanzia dello  Stato,
          puo'  essere  richiesta  dalla   pubblica   amministrazione
          debitrice  alla  banca  o   all'intermediario   finanziario
          cessionario del credito, ovvero ad altra banca o  ad  altro
          intermediario  finanziario  qualora  il   cessionario   non
          consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in  tal
          caso, previa corresponsione di quanto  dovuto,  il  credito
          certificato e' ceduto di  diritto  alla  predetta  banca  o
          intermediario finanziario. La  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),  del
          decreto legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          nonche'  istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea   e
          internazionali, possono acquisire,  dalle  banche  e  dagli
          intermediari finanziari,  sulla  base  di  una  convenzione
          quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i  crediti
          assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e
          ceduti ai sensi  del  presente  comma,  anche  al  fine  di
          effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e  delle
          condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
          massima di 15 anni, in relazione alle  quali  le  pubbliche
          amministrazioni   debitrici   rilasciano   delegazione   di
          pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
          ciascuna tipologia di  pubblica  amministrazione,  o  altra
          simile  garanzia  a  valere  sulle  entrate  di   bilancio.
          L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
          essere effettuato nei limiti di una  dotazione  finanziaria
          stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  medesima.
          I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato  di  cui  al
          comma 1,  gia'  oggetto  di  ridefinizione  possono  essere
          acquisiti dai soggetti cui  si  applicano  le  disposizioni
          della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
          ceduti a Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  alle
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.  Alle  operazioni  di   ridefinizione   dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti  di  cui
          al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
          si applicano i limiti fissati, per  le  regioni  a  statuto
          ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,  n.
          281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
          pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 
                4. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  istituito
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
          apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
          rilascio della garanzia dello Stato,  cui  sono  attribuite
          risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
          prima richiesta, esplicita, incondizionata e  irrevocabile.
          Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti  dalla  garanzia
          dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
          e' elencata nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  La  gestione  del
          Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19,  comma
          5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102.  Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti  termini  e
          modalita' tecniche di attuazione dei commi  1  e  3  ,  ivi
          compresa  la  misura  massima  dei   tassi   di   interesse
          praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
          delle condizioni di  pagamento  del  debito  derivante  dai
          crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma  3,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di
          operativita' e di  escussione  della  garanzia  del  Fondo,
          nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza. 
                5.  In  caso  di  escussione   della   garanzia,   e'
          attribuito allo Stato il  diritto  di  rivalsa  sugli  enti
          debitori.  La  rivalsa  comporta,   ove   applicabile,   la
          decurtazione, sino a  concorrenza  della  somme  escusse  e
          degli   interessi   maturati   alla   data   dell'effettivo
          pagamento, delle somme a qualsiasi titolo  dovute  all'ente
          debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il  decreto
          di cui al  comma  4  sono  disciplinate  le  modalita'  per
          l'esercizio del diritto  di  rivalsa  di  cui  al  presente
          comma, anche al fine di garantire il recupero  delle  somme
          in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute
          all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 
                6.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies
          e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28  giugno
          2013 n. 76, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 
                7-bis. Le cessioni dei crediti  certificati  mediante
          la piattaforma elettronica per la gestione  telematica  del
          rilascio  delle  certificazioni   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 7 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura  privata
          e  possono  essere  effettuate  a  favore   di   banche   o
          intermediari  finanziari  autorizzati,  ovvero  da   questi
          ultimi  alla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   o   a
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.   Le   suddette   cessioni   dei    crediti
          certificati si intendono  notificate  e  sono  efficaci  ed
          opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
          data  di  comunicazione  della   cessione   alla   pubblica
          amministrazione attraverso la piattaforma elettronica,  che
          costituisce data certa, qualora  queste  non  le  rifiutino
          entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
          Non si applicano alle  predette  cessioni  dei  crediti  le
          disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli  articoli
          69 e 70 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
          nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7  della  legge
          21 febbraio 1991,  n.  52,  e  all'articolo  67  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni  di  cui  al
          presente comma si applicano anche alle cessioni  effettuate
          dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali  si
          applicano le disposizioni della legge 30  aprile  1999,  n.
          130. 
                7-ter. Le verifiche di cui  all'articolo  48-bis  del
          decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, sono  effettuate  dalle  pubbliche  amministrazioni
          esclusivamente all'atto della  certificazione  dei  crediti
          certi, liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   per
          somministrazioni, forniture ed appalti e  per  obbligazioni
          relative a  prestazioni  professionali  alla  data  del  31
          dicembre  2013,  tramite  la  piattaforma  elettronica  nei
          confronti dei soggetti creditori.  All'atto  del  pagamento
          dei crediti certificati oggetto di cessione,  le  pubbliche
          amministrazioni   effettuano    le    predette    verifiche
          esclusivamente nei confronti del cessionario. 
                7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo
          9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  sono
          abrogati. 
                7-quinquies. La regolarita' contributiva del  cedente
          dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo  e'
          definitivamente   attestata   dal   documento   unico    di
          regolarita' contributiva di cui all'articolo  6,  comma  1,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso  di  validita',
          allegato all'atto di cessione o  comunque  acquisito  dalla
          pubblica amministrazione  ceduta.  All'atto  dell'effettivo
          pagamento dei crediti certificati oggetto di  cessione,  le
          pubbliche   amministrazioni   debitrici   acquisiscono   il
          predetto  documento  esclusivamente   nei   confronti   del
          cessionario.».