Art. 38 
 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
  d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il  30  settembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»; 
    b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16  dicembre
2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre  2024»
e   «a   decorrere   dal   17   dicembre   2022»   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e  il  16
dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»; 
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «Tale
certificazione puo' essere richiesta anche per  l'attestazione  della
qualificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»; 
    b) al terzo periodo, le parole:  «La  certificazione  di  cui  al
primo e secondo periodo puo' essere richiesta» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e  al  terzo
periodo possono essere richieste». 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
    c) quanto  a  65  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 9, 10 e 11
          del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante
          misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
          lavoro e per esigenze indifferibili, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale).  -
          1.-8. Omissis 
                9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
          di riversamento spontaneo del credito d'imposta di  cui  al
          comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
          entrate entro il 31 ottobre 2022, specificando il periodo o
          i periodi d'imposta di maturazione  del  credito  d'imposta
          per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
          oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
          elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
          ammissibili. Il contenuto e le  modalita'  di  trasmissione
          del  modello  di  comunicazione   per   la   richiesta   di
          applicazione   della   procedura    sono    definiti    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          adottare entro il 31 maggio 2022. 
                10. L'importo del credito utilizzato in compensazione
          indicato  nella  comunicazione  inviata  all'Agenzia  delle
          entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023. Il
          versamento puo' essere  effettuato  in  tre  rate  di  pari
          importo, di cui la  prima  da  corrispondere  entro  il  16
          dicembre 2023 e le successive entro il 16 dicembre  2024  e
          il 16 dicembre 2025. In  caso  di  pagamento  rateale  sono
          dovuti, a decorrere dal 17  dicembre  2023,  gli  interessi
          calcolati al tasso legale. Il  riversamento  degli  importi
          dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
          cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,
          n. 241. 
                11. La procedura prevista dai commi  da  7  a  10  si
          perfeziona con l'integrale versamento di quanto  dovuto  ai
          sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento  rateale,
          il mancato pagamento di una delle rate  entro  la  scadenza
          prevista  comporta   il   mancato   perfezionamento   della
          procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
          nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento
          degli  stessi  e  degli  interessi  nella  misura  prevista
          dall'articolo  20  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza  dalla
          data  del  17  dicembre  2023.   In   esito   al   corretto
          perfezionamento della procedura di riversamento e'  esclusa
          la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater
          del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   23,   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.73,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto2022,  n.122  (Misure
          urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
          del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
          disposizioni finanziarie e sociali), come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e
          sviluppo di farmaci e certificazione del  credito  ricerca,
          sviluppo  e  innovazione).  -  1.   All'articolo   31   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; 
                  b) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
          «2-bis. Per la definizione delle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta  di  cui   al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 2 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  26  maggio  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  21  luglio  2020,  n.
          182.». 
                2. Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni
          di   certezza   operativa   delle    discipline    previste
          dall'articolo 1, commi 200,  201  e  202,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, le imprese  possono  richiedere  una
          certificazione  che   attesti   la   qualificazione   degli
          investimenti effettuati o da effettuare ai fini della  loro
          classificazione nell'ambito delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo,  di  innovazione  tecnologica  e  di   design   e
          innovazione  estetica  ammissibili   al   beneficio.   Tale
          certificazione   puo'   essere    richiesta    anche    per
          l'attestazione  della  qualificazione  delle  attivita'  di
          ricerca  e  sviluppo   ai   sensi   dell'articolo   3   del
          decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.9.  Analoga
          certificazione puo'  essere  richiesta  per  l'attestazione
          della  qualificazione  delle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica finalizzate al raggiungimento di  obiettivi  di
          innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
          dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'aliquota  del
          credito d'imposta prevista dal  quarto  periodo  del  comma
          203, nonche'  dai  commi  203-quinquies  e  203-sexies  del
          medesimo  articolo  1  della  legge  n  160  del  2019.  La
          certificazione di cui al  primo,  al  secondo  e  al  terzo
          periodo  possono  essere  richieste  a  condizione  che  le
          violazioni  relative  all'utilizzo  dei  crediti  d'imposta
          previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non  siano
          state  gia'  constatate  e  comunque  non  siano   iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i
          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale
          conoscenza. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
          i requisiti dei soggetti pubblici o  privati  abilitati  al
          rilascio della certificazione di cui  al  comma  2,  fra  i
          quali   quelli   idonei   a   garantire   professionalita',
          onorabilita' e imparzialita' ed e'  istituito  un  apposito
          albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita'  di  vigilanza  sulle  attivita'  esercitate  dai
          certificatori, le modalita' e  condizioni  della  richiesta
          della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
          richiedenti, parametrati ai costi della  procedura.  Tra  i
          soggetti abilitati al rilascio della certificazione di  cui
          al comma 2 sono compresi,  in  ogni  caso,  le  universita'
          statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
          e gli enti pubblici di ricerca. 
                4. Ferme restando le attivita' di controllo  previste
          dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del  2019,
          la  certificazione  di  cui  al  comma  2  esplica  effetti
          vincolanti nei confronti dell'Amministrazione  finanziaria,
          tranne nel caso in cui, sulla  base  di  una  non  corretta
          rappresentazione  dei  fatti,   la   certificazione   venga
          rilasciata   per   una   attivita'   diversa   da    quella
          concretamente realizzata. Fatto salvo quanto  previsto  nel
          primo periodo, gli atti, anche  a  contenuto  impositivo  o
          sanzionatorio,   difformi   da   quanto   attestato   nelle
          certificazioni sono nulli. 
                5. La certificazione di cui al comma 2 e'  rilasciata
          dai soggetti  abilitati  che  si  attengono,  nel  processo
          valutativo, a quanto previsto da apposite linee  guida  del
          Ministero   dello   sviluppo   economico,    periodicamente
          elaborate ed aggiornate. 
                6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste
          dai commi da 2 a 5, il Ministero dello  sviluppo  economico
          e' autorizzato ad assumere  un  dirigente  di  livello  non
          generale e 10 unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
          conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente  comma
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale
          il Ministero dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
          bandire    una    procedura    concorsuale    pubblica    e
          conseguentemente ad  assumere  il  predetto  personale  con
          contratto di lavoro subordinato in  aggiunta  alle  vigenti
          facolta' assunzionali e nei limiti della vigente  dotazione
          organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del   Comparto
          Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
          concorso  pubblico,  ad  acquisire  il  predetto  personale
          mediante comando, fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione
          prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche e del personale  in  servizio
          presso l'Agenzia delle entrate e  la  Guardia  di  finanza,
          nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
          Stato, ovvero ad acquisire personale  con  professionalita'
          equivalente proveniente da societa' e organismi  in  house,
          previa  intesa  con  le  amministrazioni   vigilanti,   con
          rimborso dei relativi oneri. (18) 
                8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la
          spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
          a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dello sviluppo economico. 
                8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  951,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
          42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
          a finalita' e interventi per i  quali  il  Ministero  dello
          sviluppo economico si  avvale,  sulla  base  della  vigente
          normativa, della Fondazione Enea Tech  e  Biomedical,  sono
          accreditate su  un  conto  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
                8-ter. E' autorizzata l'apertura di un conto corrente
          presso la Tesoreria centrale  dello  Stato  intestato  alla
          societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse  rese
          disponibili  in  attuazione  di  accordi  e  nel  quale  la
          medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
          versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre   2004,   n.
          307(Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «1.-199. Omissis 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.».